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Legittimo il recesso unilaterale dall’accordo collettivo comunicato verbalmente

27 Feb 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2600 del 2 febbraio 2018, ha ribadito che se le parti firmatarie di un contratto collettivo di secondo livello non hanno espressamente previsto la forma scritta per la sua disdetta, può considerarsi valido il recesso datoriale comunicato verbalmente. La fattispecie riguardava un accordo collettivo aziendale – che prevedeva talune disposizioni inerenti il riconoscimento dei premi in denaro –  di durata annuale e con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da comunicarsi entro il 31 gennaio. Alcuni lavoratori rivendicando il mancato pagamento di una quota-parte del premio richiedevano l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento degli importi previsti dall’accordo collettivo aziendale. Di contro, il datore di lavoro sosteneva la non applicazione di predetto accordo in quanto aveva proceduto alla sua disdetta verbalmente, nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali, antecedente al 31 gennaio. In Corte d’Appello, era stata accolta la doglianza dei lavoratori ritenendo necessaria, per l’efficacia del recesso dall’accordo collettivo aziendale, la forma scritta. Di contrario avviso è stata la Suprema Corte che ha ritenuto legittimo il recesso anche tramite comunicazione verbale, in ossequio al principio della libertà della forma, non prevedendo nel caso di specie l’accordo collettivo espressamente l’indispensabilità della forma scritta per la sua efficacia.

 

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