La Corte di Cassazione, con la sentenza 6750 del 10 marzo 2020, ha osservato che il lavoratore, reintegrato a seguito di un ordine del giudice, non può essere demansionato. Il datore di lavoro che lascia inattivo il lavoratore è tenuto a risarcirgli l’eventuale danno biologico subito.
I fatti
Il Giudice di primo grado
accoglieva parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore, accogliendo la
domanda volta al ristoro dei danni dallo stesso subiti per effetto del
demansionamento e respingendo quella volta al ristoro del danno biologico. Il
demansionamento era consistito nel non essere stato il lavoratore reintegrato,
all’esito dell’accertamento giudiziale della illegittimità del suo pregresso
licenziamento, nella posizione di direttore di agenzia in precedenza rivestita.
La Corte d’appello adita, in
parziale accoglimento dei gravami formulati dal lavoratore, condannava la banca
datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico dallo stesso subito e
respingeva (accogliendo parzialmente l’appello incidentale e in riforma della
pronuncia di primo grado) la sua domanda volta al ristoro del danno alla
professionalità e le ulteriori domande risarcitorie.
Secondo la Corte d’appello
la domanda relativa al danno alla professionalità non poteva trovare accoglimento
poiché il lavoratore non aveva allegato i pregiudizi patiti per effetto
dell’accertato demansionamento. La Corte distrettuale, invece, accoglieva la
domanda di risarcimento del danno biologico stante la “corretta deduzione”
da parte del lavoratore dell’inadempimento della banca che lo aveva costretto,
una volta riammesso in servizio, ad una sostanziale inattività, delle patologie
contratte e del nesso tra esse e l’intervenuto demansionamento.
La Corte d’appello liquidava
il danno, ponendolo integralmente a carico del datore di lavoro poiché
quantificabile – nel caso concreto – nella misura del 3% di invalidità
accertata dal CTU (in un contesto normativo in cui risulta indennizzabile,
dall’INAIL, solo il danno pari o superiore al 6% ed escludendo correttamente,
pertanto, ogni questione di danno differenziale).
Avverso la sentenza di
secondo grado il lavoratore ricorreva in cassazione, a cui resisteva la banca
che proponeva anche ricorso incidentale.
La decisione della Corte di
Cassazione
La Corte di Cassazione, nel rigettare
la domanda del lavoratore sul danno alla professionalità, ha confermato che lo
stesso non ha allegato, per il periodo considerato, i pregiudizi scaturenti
dall’accertato demansionamento. Da ciò ne consegue, secondo la Corte, che, fermo
restando l’inadempimento del datore di lavoro ad adibire il lavoratore alle
mansioni precedenti, “non possa trovare ingresso il risarcimento del danno
ulteriore, a meno di non volere, inammissibilmente, ritenere coincidente il
mero demansionamento con il danno alla professionalità” (cfr. Cass. S.U.
26972/2008, n. 5067/2010, n. 24143/2010).
Inoltre, secondo la Corte di
Cassazione, i giudici di merito hanno correttamente dato conto della deduzione,
da parte del lavoratore, del fatto storico dell’inadempimento datoriale,
che lo aveva lasciato pressoché inattivo, della indicazione delle
patologie contratte e del nesso di causalità tra esse e
l’intervenuto demansionamento, nonché della produzione della documentazione
medica attestante la malattia e la sua dipendenza dal dedotto demansionamento.
A parere della Corte di
Cassazione i giudici di merito hanno chiarito, in termini generali sulla scorta
della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 14 ottobre 2016, n.
20807; vedi anche Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; Cass. n. 27669 del 2017 e n.
25618 del 2018), come “il mero indennizzo previdenziale non possa essere
considerato esaustivo del diritto alla tutela integrale della salute, di
matrice costituzionale, dovendosi ammettere risarcibilità integrale del danno
biologico“
Il lavoratore, infatti, ha
fornito tutte le allegazioni necessarie al risarcimento di un danno totalmente
a carico del datore poiché inferiore all’area coperta dell’indennizzo
previdenziale.
In conclusione, la Corte di
Cassazione ha rigettato le doglianze tutte e confermato quanto già affermato in
appello.