Licenziamento legittimo per falsa attestazione delle presenze e utilizzo dei dati dei sistemi di accesso (Camera di Commercio Francese in Italia, 12 maggio 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)
Con l’ordinanza n. 7985 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore per irregolarità nella attestazione delle presenze, chiarendo i limiti di utilizzo a fini disciplinari dei dati raccolti attraverso i sistemi aziendali di accesso e rilevazione delle presenze.
Nel caso esaminato, il dipendente era stato licenziato per aver, in più occasioni – tra gennaio e ottobre 2019 -, omesso le timbrature tramite badge o inserito manualmente sull’applicativo aziendale orari di ingresso e uscita non corrispondenti ai dati registrati dai sistemi di controllo degli accessi alle sedi aziendali.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, contestando, tra l’altro, l’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati acquisiti dal datore di lavoro attraverso i sistemi di rilevazione degli accessi, ritenuti lesivi del divieto di controllo a distanza. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano tuttavia ritenuto legittimo il recesso, accertando la sussistenza delle condotte contestate e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, ribadendo che gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze rientrano nell’ambito dell’art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori e, pertanto, i dati da essi raccolti sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, inclusi quelli disciplinari, a condizione che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sulle modalità di utilizzo degli strumenti e di effettuazione dei controlli e che sia rispettata la normativa in materia di protezione dei dati personali.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che tale forma di controllo non è assimilabile ai controlli a distanza vietati, in quanto attiene alla rilevazione degli accessi e delle presenze e non comporta un monitoraggio diretto e continuativo dell’attività lavorativa. Anche quando l’analisi dei dati sia effettuata a seguito di sospetti di illecito, i dati restano utilizzabili, in quanto legittimamente raccolti nell’ambito degli strumenti di lavoro.
Nel caso di specie, è stato ritenuto soddisfatto anche l’obbligo informativo, in quanto il datore di lavoro aveva adottato una policy aziendale sui controlli degli accessi, portata a conoscenza dei dipendenti attraverso pubblicazione sulla rete intranet e comunicazioni aziendali dedicate.
In conclusione, la pronuncia conferma che la falsa attestazione delle presenze, realizzata mediante omissione delle timbrature o inserimento di dati non veritieri, costituisce una condotta di particolare gravità idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa e che i dati raccolti tramite i sistemi di accesso e rilevazione delle presenze possono essere legittimamente utilizzati a fini disciplinari nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
In occasione della IBA Annual Conference 2026 di Copenhagen, il nostro Managing Partner Vittorio De Luca ha moderato, insieme ad Anne Morel (BSP, Lussemburgo), una sessione dedicata a…
La vicenda Piaggio mostra con particolare evidenza come, a fronte dei medesimi fatti, possano convivere valutazioni profondamente diverse a seconda della prospettiva adottata. Il Tribunale di Pisa, con…
Massima La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi…
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di…
La diffusione di strumenti di intelligenza artificiale utilizzati senza autorizzazione aziendale espone le imprese a rischi che riguardano dati personali, informazioni riservate, know-how e cybersecurity. Per governare la…
Le problematiche interpretative alla luce della più recente giurisprudenza in materia di nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale Con ordinanza del 2 aprile…