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Ispettorato nazionale del lavoro: le prime indicazioni operative sull’installazione del Gps sulle autovetture aziendali

Categorie: DLP Insights, Prassi

30 Nov 2016

Il neo istituito Ispettorato nazionale del lavoro ha preso posizione sull’interpretazione da dare al nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori con riferimento all’installazione del Gps sulle autovetture aziendali. Nel farlo l’Ispettorato, con la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, ha corretto il parere espresso sul punto dalla direzione interregionale del Lavoro di Milano nel maggio 2016. Secondo la direzione interregionale “il sistema Gps (…) non è da considerare separatamente dall’auto cui accede e per la sua installazione non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale”. Successivamente a tale indicazione, alcune Direzioni territoriali del lavoro sul proprio sito istituzionale hanno, quindi, dichiarato che “a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 151/2015, l’installazione di impianti Gps a bordo di veicoli ad uso lavorativo non è più soggetta ad alcuna autorizzazione da parte di questo ufficio”. Di diverso parere è, invece, l’Ispettorato secondo il quale i sistemi di geolocalizzazione rappresentano in linea generale “un elemento <<aggiunto>> agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro” e “solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (…), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (…) – si può ritenere che gli stessi finiscano per <<trasformarsi>> in veri e propri strumenti di lavoro”. Ciò significa che solo in questa ultima ipotesi si può prescindere dall’espletamento positivo delle procedure garantiste di cui all’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori.

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