Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: blocco dei licenziamenti, normativa emergenziale, recesso in prova


28 Apr 2021

Recesso in prova: nullo durante il blocco dei licenziamenti se basato sulla necessità di ridurre i costi

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 marzo 2021, ha dichiarato nullo il recesso intimato in periodo di prova, poiché contrario al blocco dei licenziamenti per ragioni economiche, introdotto dall’art. 46, del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e confermato dalla normativa emergenziale succeduta al Decreto stesso, se basato sulla necessità di sopprimere una posizione considerata costosa.

I fatti di causa

Una dipendente veniva assunta da un hotel nel marzo 2020 e nel contratto di lavoro veniva previsto un periodo di prova della durata di 6 mesi. Dopo solo dieci giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, a causa dell’insorgere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la struttura alberghiera si vedeva costretta a chiudere temporaneamente al pubblico. In conseguenza della chiusura, l’Ufficio del Personale comunicava a tutti i dipendenti l’attivazione del Fondo di integrazione salariale (c.d. “FIS”), salvo poi revocarla esclusivamente per la ricorrente in quanto mancante del requisito previsto per la predetta attivazione (il rapporto di lavoro era iniziato successivamente al 23 marzo 2020). La lavoratrice veniva, quindi, posta in modalità di lavoro agile, riuscendo, nonostante la limitata operatività dell’hotel, a svolgere varie mansioni (conf. call, contatti quotidiani con i referenti dell’ufficio commerciale, condivisione di iniziative di carattere commerciale ecc).

Successivamente, con comunicazione del 16 aprile 2020, l’hotel comunicava alla lavoratrice l’intenzione di recedere dal rapporto di lavoro in periodo di prova. La dipendente ricorreva quindi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità del recesso in quanto – a suo avviso – fondato su motivo illecito determinante.

La decisione del Tribunale di Roma

Prima di entrare nel merito della questione, il giudice capitolino ha richiamato alcuni principi espressi dalla Suprema Corte in materia di recesso intimato durante il periodo di prova. Nello specifico il Tribunale di Roma ha ricordato che secondo la Suprema Corte (i) durante detto periodo «la libertà di recesso non significa (…) che esso sia a totale discrezione del datore di lavoro» e (ii)  va in ogni caso riconosciuta «la sindacabilità del concreto esercizio del recesso operato dall’imprenditore in costanza del periodo di prova e l’annullabilità dell’atto nel quale si esprime, tutte le volte che il lavoratore ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell’esperimento nonché l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito» (cfr sentenza n. 1180/2017).

Secondo il Tribunale di Roma, la Corte di Cassazione negherebbe dignità giuridica all’esercizio della pura e semplice discrezionalità funzionalmente slegata dal patto di prova, assegnando al lavoratore l’onere di provare di aver superato positivamente la prova e che il recesso sia legato a motivi illeciti estranei al patto stesso.

E nel caso di specie, il giudice capitolino ha ritenuto assolto l’onere probatorio circa il positivo superamento del periodo di prova, poiché (i) la dipendente aveva elencato le mansioni svolte durante detto periodo, producendo documentazione idonea a dimostrare di averle espletate in modo irreprensibile, tanto da essere apprezzata dai suoi referenti e (ii) la società resistente non aveva contestato in modo specifico l’espletamento delle predette mansioni.

In riferimento alla prova circa la sussistenza di un motivo illecito determinante, invece, il Tribunale ha individuato indizi gravi, precisi e concordanti capaci di assurgere a rango di prova, a conforto della tesi che il recesso fosse stato deciso dalla società per conclamati motivi economici piuttosto che per motivi legati all’espletamento della prova, avendo avuto la stessa la necessità di eliminare una posizione di lavoro costosa.

Tali indizi, secondo il Tribunale, sarebbero stati rinvenuti (i) nell’inclusione iniziale della posizione della dipendente nel numero dei dipendenti per i quali era stato richiesto l’accesso al FIS (a riprova della sua piena integrazione nell’organico aziendale); (ii) nell’aver formalmente richiesto la FIS (seppur successivamente revocata) a zero ore per la dipendente comprovando così l’impossibilità della stessa di svolgere le proprie mansioni a carattere operativo; (iii) nella situazione di oggettiva, grave, difficoltà economica della società resistente, circostanza da considerarsi fatto notorio per tutte le strutture alberghiere nel periodo emergenziale.

Accertato, dunque, il positivo superamento del periodo di prova e la reale motivazione del licenziamento – l’esigenza di estromettere dal contesto aziendale una risorsa divenuta eccessivamente onerosa – il giudice ha dichiarato la «nullità assoluta del recesso datoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c. c., essendo stato il reale motivo che ha giustificato il provvedimento espulsivo violativo dell’art. 46 D. L. 18/2020» e in quanto tale illecito.

A norma dell’art. 2 del D.Lgs. 23/2015, la società datrice di lavoro è stata quindi condannata alla reintegrazione in servizio della lavoratrice con conseguente condanna al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

◊◊◊◊

La sentenza in commento ci ricorda dunque che, seppure sia possibile per il datore di lavoro recedere senza motivazione dal rapporto durante il periodo di prova, è tuttavia principio ormai consolidato quello secondo cui la libertà di recesso non significa che esso sia a totale discrezione del datore di lavoro. Tale discrezionalità deve essere circoscritta nell’ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato. Pertanto, il recesso può considerarsi nullo, qualora il lavoratore, come nel caso di specie, riesca a dimostrare il positivo superamento della prova e che il vero motivo sia da rinvenirsi in un motivo illecito determinante estraneo allo svolgimento della prova (nel caso di specie in quanto contrario al divieto di licenziamenti per motivi economici introdotto dall’art. 46 del Decreto Cura Italia). Ciò, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegra in servizio del lavoratore ed al pagamento del risarcimento del danno oltre che dei contributi previdenziali ed assistenziali.

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