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Sostituzioni e turni di lavoro: il professionista non è autonomo

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: Lavoratore autonomo, indici sussidiari

02 Dic 2019

La Corte di Cassazione, con ordinanza 23520 del 20 settembre 2019, ha affermato che il professionista, allorquando esegue la prestazione con tempi e modalità stabiliti dai dirigenti dell’azienda, svolgendo le stesse mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non è un lavoratore autonomo, ma un lavoratore dipendente.

I fatti di causa

Un medico svolgeva la sua attività professionale presso una struttura ospedaliera in forza di una serie di contratti di collaborazione autonoma. Nonostante ciò, lavorava nei turni unici diurni/notturni, predisposti dal primario, in cui erano inseriti sia i medici con contratto di lavoro subordinato, sia quelli con contratto libero-professionale. Il medico, al pari dei suoi colleghi subordinati, era altresì tenuto a sostituzioni improvvise, anche in reparti diversi dalla sua specializzazione. Inoltre, le sue attività erano le stesse di quelle dei medici strutturati. Le differenze con i dipendenti non riguardavano la natura e le modalità della prestazione lavorativa, ma erano meramente formali: il medico non aveva l’obbligo di pronta reperibilità né il badge, ma doveva comunque firmare un foglio presenze.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha affermato che, quando l’elemento dell’assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile per la natura intellettuale delle mansioni svolte – come nel caso della professione medica – ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato occorre far riferimento a indici sussidiari desunti dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, quali l’etero-organizzazione – non limitata al coordinamento – nonché la sottoposizione a direttive sullo svolgimento dell’attività.

Nel caso di specie, le prestazioni del medico erano interamente predeterminate dai dirigenti medici a lui sovraordinati, i quali organizzavano i suoi turni e le sue sostituzioni. Di conseguenza, alla luce dei dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, la figura professionale era giuridicamente riconducibile all’interno dei parametri propri dell’art. 2094 cod. civ., che qualifica il rapporto di lavoro come subordinato se il lavoratore è assoggettato al potere gerarchico e organizzativo del datore di lavoro.

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