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28 Nov 2023

Videosorveglianza: la presenza di lavoratori ed il controllo delle loro attività sono requisiti imprescindibili per accertare la violazione del divieto di controllo a distanza

Con sentenza n. 46188 del 26 settembre 2023, la Corte di Cassazione, Sezione 3, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di cui all’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (lo “Statuto dei Lavoratori) affermando che l’installazione di un impianto di videosorveglianza senza l’autorizzazione richiesta dalla legge non configura reato se all’interno dei locali aziendali non vi sono dipendenti e se l’impianto non implica un effettivo controllo sull’attività lavorativa.

I fatti di causa

Il Tribunale di Messina dichiarava penalmente responsabile la titolare di un esercizio commerciale per il reato di cui all’art. 4 della legge 300 del 1970, condannandola al pagamento di 3.000 euro di ammenda per aver installato un impianto di videosorveglianza all’interno del proprio esercizio commerciale in mancanza, nel caso di specie, dell’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (“ITL”).

Avverso tale decisione, la titolare presentava ricorso per Cassazione, lamentando, tra le altre, la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori deducendo che il Tribunale adito in primo grado non avesse fornito indicazioni su due elementi centrali della fattispecie di reato, ossia (i) se l’impianto fosse preposto alla registrazione di immagini e (ii) se, presso l’azienda della titolare, fossero impiegati dei dipendenti.

Al riguardo, la ricorrente segnalava che l’impianto installato era a circuito chiuso, non implicando alcuna registrazione di immagini, e che la sua azienda non aveva dipendenti ad organico.

La decisione della Corte di Cassazione

Nel pronunciarsi sul caso di specie, la Suprema Corte ha colto l’occasione per riassumere brevemente le regole e i principi vigenti in materia di videosorveglianza e di controllo a distanza dei lavoratori.

In primo luogo, ha evidenziato che la presenza di dipendenti nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza è “requisito imprescindibile per la configurabilità del reato in contestazione”, dal momento che la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori è diretta appunto a regolamentare l’uso, da parte del datore di lavoro, degli impianti audiovisivi – e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza – “dell’attività dei lavoratori”.

In secondo luogo, la Cassazione ricorda che non è configurabile alcuna violazione della normativa se un impianto, sebbene installato in difetto di un accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di una autorizzazione dell’ITL, “sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale”, a condizione che (i) “il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti” oppure (ii) “resti necessariamente “riservato” al fine di poter consentire l’accertamento di gravi condotte illecite”.

La pronuncia del giudice di prime cure, però, non ha chiarito se nel caso di specie sussistessero gli elementi di cui ai precedenti punti (i) e (ii), pertanto, la fondatezza di tali presupposti, ha imposto alla Corte l’annullamento della pronuncia con rinvio della sentenza impugnata al medesimo Tribunale in diversa composizione.

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