Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: Divieto di licenziamento, Licenziamento, Licenziamento collettivo


27 Lug 2021

Blocco dei licenziamenti: il licenziamento di più dirigenti è nullo

Il Tribunale di Milano, con una ordinanza del 2 luglio 2021, ha stabilito che integrano la fattispecie di licenziamento collettivo, e quindi soggiacciono al divieto vigente durante la pandemia, i licenziamenti intimati dalla stessa società a 6 dirigenti, nello stesso periodo e sulla base delle medesime ragioni oggettive. Il Tribunale ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che per 4 dei 6 licenziamenti era intervenuta la revoca del licenziamento, il ripristino del rapporto di lavoro e la successiva cessazione del medesimo per risoluzione consensuale.

I fatti di causa

Una società in liquidazione procedeva nel febbraio 2021 al licenziamento di un dirigente per giustificato motivo oggettivo motivato da una asserita riduzione dell’attività lavorativa e del fatturato comportante, di conseguenza, la soppressione del ruolo ricoperto dallo stesso. Il dirigente impugnava il licenziamento in giudizio rilevando che, nell’arco temporale di sei settimane circa e sulla scorta della stessa motivazione oggettiva, la società aveva licenziato altri 5 dirigenti, deducendo così la riconducibilità del proprio nella sfera di quelli collettivi di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, vietati dalla normativa emergenziale Covid-19.

La società, costituitasi in giudizio, rilevava che nel periodo contestato si erano verificati 2 licenziamenti e non 6 in quanto 4 dei 6 rapporti di lavoro dirigenziali si erano conclusi con una risoluzione consensuale e a fronte di un incentivo economico (all’intimazione del licenziamento era seguita la revoca del recesso, un ripristino del rapporto e successiva cessazione per risoluzione consensuale).

La decisione del Tribunale

Il Tribunale adito ha accolto il ricorso del dirigente ritenendo che la successiva revoca di 4 dei 6 licenziamenti sia del tutto irrilevante e inidonea a impedire l’integrazione della fattispecie di licenziamento collettivo, poiché il tenore letterale dell’art. 24 della L. n. 223/1991 non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione.

In particolare, ai sensi della norma soprarichiamata, il datore di lavoro – che occupi più di 15 dipendenti e intenda effettuare in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni – è tenuto ad osservare le procedure previste dalla medesima legge, restando irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, che il numero dei licenziamenti effettivamente attuati sia eventualmente inferiore. 

Nel caso di specie, a parere del Tribunale, il requisito numerico richiesto dalla norma era stato raggiunto a monte quando la società aveva adottato i 6 licenziamenti nell’arco temporale di 6 settimane circa manifestando apertamente la propria volontà di porre fine ai rapporti di lavoro.

Accertata, dunque, la sussistenza di un licenziamento collettivo, il Tribunale ha ravvisato la nullità del recesso intimato al dirigente per contrasto con la disciplina del blocco dei licenziamenti collettivi di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 e più volte prorogato «il cui carattere imperativo e di ordine pubblico non può mettersi in dubbio”. Il Tribunale ha così condannato la società a reintegrare il dirigente nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità risarcitoria.

Altri insight correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

3 Ago 2026

Trasparenza salariale, in arrivo le prime richieste dai dipendenti (Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2026 – Vittorio De Luca)

A due mesi dal decreto. Dall’entrata in vigore del Dlgs 96/2026, il 7 giugno, secondo una survey flash condotta da Gidp, l’8% dei direttori delle risorse umane ha…

30 Lug 2026

Controlli aziendali e tutela dei dati: quale equilibrio?

Con una recente sentenza del Tribunale di Pisa n. 800 del 13 giugno 2026 si affronta un tema di particolare interesse per le aziende: il delicato equilibrio tra…

30 Lug 2026

Licenziamento illegittimo e reintegra: il lavoratore deve restituire l’indennità di preavviso 

Con l’ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore in caso…

30 Lug 2026

Lo sai che… l’incapacità naturale del lavoratore non impedisce la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, hanno affermato che lo stato di incapacità naturale del lavoratore destinatario della…

22 Lug 2026

Il dipendente non può indirizzare i clienti verso un concorrente prima delle dimissioni (Camera di Commercio Francese in Italia, 22 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 1723 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione italiana ha confermato la responsabilità di un dipendente che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, aveva indirizzato…

20 Lug 2026

Accesso alla Naspi (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

Disciplina Normativa La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito per i…