Correttivo Codice Appalti: le novità in tema di tutele lavoristiche (HR Online AIDP – 22 aprile 2025, Vittorio De Luca)
Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Correttivo (D. Lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023.
Tale decreto mira a razionalizzare e semplificare la disciplina codicistica, migliorandone l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza, per agevolare il rilancio degli investimenti pubblici anche nella fase successiva all’attuazione del PNRR.
Tra i temi sostanziali sui quali è intervenuto il Decreto Correttivo, si rinvengono anche importanti misure per la tutela dei lavoratori negli appalti, introdotte con l’obiettivo di assicurare il rispetto degli standard normativi ed economici contenuti nei contratti collettivi di lavoro.
In particolare, a seguito della modifica dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, è ora previsto che le stazioni appaltanti debbano indicare, in tutte le fasi della gara (inclusi i documenti iniziali e la decisione a contrarre), il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto, da determinarsi con le modalità previste dal nuovo Allegato I.01., previa valutazione (i) della stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto e (ii) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Per tale seconda verifica, le stazioni appaltanti devono fare riferimento ai CCNL stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, ovvero, in assenza di tali tabelle, richiedere al Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30% alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti devono indicare altresì il contratto collettivo in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono tali prestazioni ed applicabile al personale nelle stesse impiegato, utilizzando i medesimi criteri sopra esposti.
Continua a leggere la versione integrale pubblicata su HR Online di AIDP.
La vicenda Piaggio mostra con particolare evidenza come, a fronte dei medesimi fatti, possano convivere valutazioni profondamente diverse a seconda della prospettiva adottata. Il Tribunale di Pisa, con…
Massima La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi…
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di…
La diffusione di strumenti di intelligenza artificiale utilizzati senza autorizzazione aziendale espone le imprese a rischi che riguardano dati personali, informazioni riservate, know-how e cybersecurity. Per governare la…
Le problematiche interpretative alla luce della più recente giurisprudenza in materia di nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale Con ordinanza del 2 aprile…
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25231 dell’11 settembre 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla gestrice di punto vendita…