Categorie: Insights, Lo sai che · News

Tag: RSA, sindacati


2 Nov 2026

Lo sai che… la rappresentatività sindacale ai fini della costituzione della RSA deve essere verificata nel settore di attività dell’impresa?  

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27541 del 22 ottobre 2026, ha individuato i criteri per verificare la rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali ai fini della costituzione delle RSA. La Suprema Corte ha chiarito che tale verifica deve essere effettuata con riferimento allo specifico settore produttivo in cui opera l’impresa, tenendo conto del dato associativo e, ove disponibile, di quello elettorale.   

La pronuncia si inserisce nel quadro delineato dalla sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19, comma 1, lett. b), dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui non consente la costituzione di RSA anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A seguito di tale intervento, dunque, la possibilità di costituire una RSA non è più collegata esclusivamente alla sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva o alla partecipazione alle relative trattative.   

Nel caso esaminato, un’organizzazione sindacale aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto a costituire una RSA all’interno di un’unità produttiva, sostenendo di possedere il requisito della maggiore rappresentatività. I giudici di merito avevano rigettato la domanda sulla base della formulazione dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori antecedente all’intervento della Corte costituzionale n. 156/2025. La Cassazione, chiamata ad applicare il nuovo assetto normativo anche al giudizio ancora pendente, ha ritenuto necessario un nuovo accertamento sulla rappresentatività dell’organizzazione sindacale.   

La Suprema Corte si è quindi soffermata, in primo luogo, sull’individuazione dell’ambito nel quale effettuare tale verifica, precisando che il riferimento alla rappresentatività sul piano nazionale non può essere inteso rispetto «all’intero mondo del lavoro dell’intera nazione italiana», ma deve essere rapportato allo specifico settore produttivo nel quale opera concretamente l’impresa.   

Ai fini dell’individuazione del settore di riferimento assumono rilievo elementi oggettivi relativi all’attività effettivamente esercitata dall’impresa, quali l’oggetto sociale e il codice ATECO risultanti dalla visura camerale, l’inquadramento previdenziale INPS, il certificato di attribuzione della partita IVA e il contratto collettivo considerato dall’INPS ai fini della determinazione del minimale contributivo. La Corte ha inoltre precisato che il datore di lavoro può contestare, anche prima dell’eventuale giudizio, l’erronea individuazione del settore effettuata dall’organizzazione sindacale che intenda costituire la RSA. 

Quanto alla misurazione della rappresentatività, la Cassazione ha individuato quali criteri il dato associativo, rappresentato dalle adesioni o deleghe sindacali, e il dato elettorale, costituito dai voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali, da ponderare paritariamente quando entrambi disponibili. Ove il dato elettorale manchi o risulti incompleto, la verifica può essere effettuata sulla base del solo dato associativo.   

Il risultato così ottenuto deve essere comparato con la media della rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo leader del settore. La Suprema Corte ha inoltre escluso l’automatica applicazione della soglia minima del 5% prevista per il pubblico impiego, chiarendo che possono essere comparativamente più rappresentative anche più organizzazioni sindacali.   

Particolare rilievo assume, infine, il profilo probatorio. Secondo la Cassazione, spetta all’organizzazione sindacale che intende costituire la RSA allegare e provare di essere comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale nello specifico settore produttivo al momento in cui promuove l’iniziativa. Tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.   

In conclusione, la pronuncia chiarisce che, ai fini della costituzione di una RSA, non è sufficiente la rappresentatività dell’organizzazione sindacale all’interno della singola azienda. Occorre, invece, verificarne la rappresentatività comparativa sul piano nazionale nello specifico settore in cui opera l’impresa, sulla base di criteri oggettivi e dei dati associativi ed elettorali disponibili, fermo restando l’onere dell’organizzazione sindacale di dimostrare la sussistenza dei relativi requisiti.  

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