Categorie: Insights, Pubblicazioni

Tag: licenziamenti


19 Giu 2020

Emergenza Covid-19, licenziamenti per gmo e proroga rinnovi dei contratti a termine (Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2020 – Vittorio De Luca e Antonella Iacobellis)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) il 3 giugno 2020 ha emanato la nota n. 160, con cui fornisce chiarimenti in merito alle modifiche e integrazioni apportate al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”), convertito in  L. n. 27 del 24 aprile 2020, dal D.L. n. 34 del 20 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”).

In questa sede, si presterà attenzione alle indicazioni fornite dall’INL in merito ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e alla proroga o rinnovi del contratto a termine.

1.         Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

L’INL precisa che, in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, è stata introdotta una nuova esclusione del divieto di licenziamento nel caso in cui “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”.

Pertanto, solo nel caso in cui il nuovo appaltatore proceda con l’assunzione del dipendente, il recesso ad opera del datore di lavoro dal precedente rapporto si ritiene legittimo. Viceversa non potrà procedersi con il licenziamento di quel lavoratore che non è riassunto dal nuovo appaltatore.

Riguardo alla proroga del divieto, viene ribadito che non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 17 agosto 2020, mentre quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Coerentemente, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7, L. n. 604/1966 è prorogato per il medesimo periodo e viene prevista la sospensione delle relative procedure in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

La nota riprende poi il contenuto del co. 1 bis secondo cui, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché “contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento” ed “in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.

L’INL non chiarisce, tuttavia, come gestire:

  • quei licenziamenti attuati il 17 e il 18 maggio 2020 in virtù del ritardo dell’emanazione del Decreto Rilancio, fermo restando che non si veda come possa derogarsi al principio dell’irretroattività delle norme;
  • quei licenziamenti di dirigenti, formalmente esclusi dal divieto di licenziamento in quanto la norma si riferisce espressamente ai rapporti rientranti nell’art. 7 L. n. 604/2020.

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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.

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