Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: Corte di Cassazione, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Obbligo di repêchage


27 Feb 2019

Il rifiuto di trasformare il rapporto da full time in part time costituisce prova del tentativo di “repêchage”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1499 del 21 gennaio 2019, ha confermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, debba ritenersi dimostrato l’avvenuto tentativo di repêchage da parte del datore di lavoro che, in alternativa al licenziamento, proponga al dipendente in esubero di modificare il proprio orario di lavoro.

I fatti

Una lavoratrice, assunta presso una società operante nel settore dei servizi assicurativi e turistici e addetta presso l’area banco e biglietteria, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo a causa della dismissione dell’area presso cui era impiegata. In alternativa al licenziamento la Società le aveva proposto la trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time, che tuttavia la stessa aveva rifiutato.

La lavoratrice adiva, dunque, il Tribunale del lavoro territorialmente competente affinché dichiarasse illegittimo il licenziamento intimatole con tutte le conseguenze di legge che ne sarebbero derivate. A fondamento della propria presta la lavoratrice adduceva il fatto che l’offerta di modificare l’orario di lavoro non poteva costituire un valido tentativo di repêchage, avendo peraltro la società assunto una nuova risorsa a tempo pieno a distanza di un anno dal licenziamento, affidandole anche mansioni da lei stessa dapprima espletate.

Il Tribunale accoglieva la domanda della lavoratrice ma la sua pronuncia veniva riformata dalla Corte di Appello di Ancona adita dalla società.

La Corte di Appello, in particolare, dichiarava legittimo il licenziamento sull’assunto che:

  • la società aveva compiutamente provato l’effettiva dismissione delle attività dell’area banco e biglietteria alle quali era addetta la dipendente;
  • la proposta di trasformazione del rapporto di lavoro, formulata alla lavoratrice poco prima della intimazione del licenziamento e dalla stessa rifiutata, costituiva prova del tentativo di “repêchage”;
  • nessuna assunzione era avvenuta in sostituzione della lavoratrice, ma la neoassunta in questione aveva sostituito un’altra dipendente.

 

La lavoratrice ricorreva così in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello.

 

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione adita ha confermato la decisione della Corte distrettuale ritenendo la proposta di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time sufficiente a comprovare l’avvenuto tentativo di repêchage da parte del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha, altresì, sottolineato come non potesse neppure attribuirsi valore all’assunzione di nuova risorsa, poiché detta assunzione era avvenuta in conseguenza della cessazione di un altro rapporto di lavoro, risolto in un momento successivo alla risoluzione del rapporto della lavoratrice ricorrente.

Conclusioni

Dalla sentenza in commento si evince, in sostanza, che debba ritenersi dimostrato l’avvenuto tentativo di repêchage da parte del datore di lavoro che, in alternativa al licenziamento, proponga al dipendente in esubero di modificare il proprio orario di lavoro.

 

 

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