Categorie: Insights, Giurisprudenza


29 Nov 2016

Tribunale di Milano: rigetto del ricorso per infondatezza delle domande formulate

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 ottobre 2016, ha rigettato il ricorso presentato da una ex dipendente di una Società nostra Assistita, che aveva agito giudizialmente affinché venisse dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole, con le conseguenze previste dall’art. 8 della Legge n. 604/1966. Con il medesimo ricorso, peraltro, la lavoratrice chiedeva la condanna della Società al (i) pagamento di differenze retributive per erroneo  inquadramento; (ii) risarcimento del danno per sostenuta invalidità dell’accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, essendo stata estorta la sua firma con la minaccia, in caso di rifiuto, di un licenziamento nonché (iii) risarcimento degli ulteriori danni asseritamente patiti di natura patrimoniale e non per essere stata vittima, nel corso del rapporto di lavoro, di condotte persecutorie. Nella specie il Giudice assegnatario della causa ha ritenuto, con riferimento al licenziamento, che la Società avesse assolto l’onere probatorio su di essa gravante, avendo dimostrato le relativi ragioni giustificatrici e l’impossibilità di ricollocarla internamente. Quanto alle differenze retributive per erroneo inquadramento, il Giudice, nel rigettare la relativa domanda, ha dichiarato che i livelli di inquadramento riconosciuti alla stessa nel corso del rapporto di lavoro erano stati conformi alle mansioni di volta in volta assegnatele nonché al grado di responsabilità e autonomia con cui era chiamata a svolgerle. Quanto poi alla rivendicata invalidità dell’accordo di trasformazione dell’orario di lavoro da full-time a part-time, il Giudice ha affermato che la tesi prospettata dalla lavoratrice non aveva trovato prova puntuale e che la trasformazione era comunque avvenuta nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente all’epoca dei fatti di causa. Infine il Giudice, nel rigettare l’eccezione della lavoratrice di essere stata vittima di molteplici condotte da parte del datore di carattere persecutorio per le quali riteneva di aver subito un danno biologico psichico/danno esistenziale, ha dichiarato che dall’istruttoria non era emersa la sussistenza dei fatti denunciati

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