Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: Datore di lavoro, Licenziamento


2 Mar 2022

Giustificato il recesso del dirigente che invia una mail astiosa ai vertici aziendali

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2246 del 26 gennaio 2022, ha stabilito che il dirigente che invia ai vertici aziendali una mail astiosa tiene un comportamento idoneo a turbare il rapporto di fiducia che lo lega al datore di lavoro, pur in assenza di un formale inadempimento degli obblighi lavorativi.

I fatti di causa

Un dirigente apicale veniva licenziato per giusta causa per aver inviato ai vertici aziendali una e-mail dal seguente tenore “voi avete tradito la mia fiducia e buona fede e non so quanto potrò andare avanti a sopportare questo vostro comportamento che giudico inqualificabile”.

Il dirigente licenziato conveniva in giudizio l’azienda ex datrice di lavoro (i) eccependo che tali esternazioni erano state provocate da un unico episodio che aveva innescato in lui una forte reazione psicologica e (ii) chiedendo la sua condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare, secondo quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti Industria, oltre al risarcimento dei danni per demansionamento e mobbing.

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che il licenziamento, benché privo di giusta causa, fosse “giustificato” in base al CCNL di categoria, ossia non pretestuoso né arbitrario: di qui il riconoscimento al dirigente della sola indennità sostitutiva del preavviso, con rigetto delle altre domande.

Anche la Corte di Appello si conformava alla decisione del primo giudice, evidenziando che “l‘esternazione alla datrice di lavoro di quanto si legge nella contestata missiva telematica (…), pur non integrando la giusta causa di licenziamento, consentiva di ritenere configurata, alla luce del ruolo apicale e della conseguente intensità del vincolo fiduciario, la nozione di giustificatezza di fonte pattizia collettiva, con conseguente non debenza della indennità supplementare”.

Il dirigente provvedeva così a proporre ricorso in cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte investita della causa ha, innanzitutto, osservato che, per giurisprudenza costante, “ai fini della giustificatezza” del licenziamento del dirigente non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, poiché intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il vincolo fiduciario che lo lega al datore di lavoro. Viene così ad assumere rilevanza qualsiasi motivo che sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, il recesso. E nel caso di specie, il comportamento del dirigente viene ritenuto idoneo, in applicazione dei canoni generali di buona fede e correttezza contrattuale, a turbare il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, pur in assenza di un formale inadempimento degli obblighi lavorativi. 

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, il recesso è infatti giustificato dall’esigenza dell’imprenditore di poter fare pieno affidamento sul dirigente per l’esecuzione delle direttive a lui impartite.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dirigente, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Altri insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

20 Mag 2026

Webinar “Decreto 1° maggio: le principali novità” – Un Caffè HR con De Luca & Partners

In occasione del nostro webinar "Un Caffè HR con De Luca Partners", i relatoriSilvia Zulato, Senior Associate e Alessandro Riccardo Polli, Divisione Consulenza del Lavoro​​ di HR Capital…

12 Mag 2026

Licenziamento legittimo per falsa attestazione delle presenze e utilizzo dei dati dei sistemi di accesso (Camera di Commercio Francese in Italia – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 7985 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore per…

30 Apr 2026

Webinar “Bonus, cosa occorre sapere in merito agli obiettivi?” – Un Caffè HR con De Luca & Partners

Ieri, in occasione del nostro primo webinar Un Caffè HR con De Luca & Partners i relatori Vittorio De Luca, Managing Partner di e Alessandra Zilla, Managing Associate di De Luca & Partners…

27 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il Garante estende il diritto di accesso a tutte le mail della casella e-mail nominativa 

“Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account e-mail aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere…

27 Apr 2026

NASpI e dimissioni per trasferimento oltre 50km: per la Cassazione non basta la distanza, va provato l’inadempimento del datore di lavoro 

Con la recente ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di indennità di disoccupazione (NASpI) a seguito di dimissioni per giusta causa dovute a trasferimento del…

27 Apr 2026

Lo sai che… il patto di prova è nullo se le mansioni sono indicate in modo generico? 

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 683 del 3 aprile 2026, ha ribadito che il patto di prova è valido solo se contiene una specifica…