La Corte Costituzionale riscrive le regole in tema di convivenza di fatto e impresa familiare (The Platform, 13 gennaio 2025 – Vittorio De Luca, Giuseppe Arpino)
Con la sentenza n. 148, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 230-bis, terzo comma, del Codice Civile, nella parte in cui non annovera il “convivente di fatto” tra i partecipanti all’impresa familiare.
La pronuncia trae origine dalla pretesa azionata dalla convivente di un titolare di un’azienda agricola, poi deceduto, di ottenere dagli eredi di quest’ultimo la liquidazione della propria quota di partecipazione all’impresa familiare, in cui sosteneva di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo per circa otto anni.
Dopo il rigetto della domanda nei primi due gradi di giudizio, la questione è stata sottoposta alla Consulta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, c.c. in materia di impresa familiare, con riferimento agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non includeva il convivente more uxorio nel novero dei “familiari”.
La Corte costituzionale ha accolto la questione rilevando che, in una società notevolmente mutata, in seguito ai recenti sviluppi normativi e approdi giurisprudenziali, costituzionali, comuni ed europei, è stata riconosciuta piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.
La Corte ha evidenziato che pur rimanendo ancora alcune differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti, senza distinzioni di sorta.
Tra questi diritti fondamentali rientrano, senza dubbio, il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, anche nel contesto di un’impresa familiare, ove la posizione del convivente di fatto necessita della medesima protezione del coniuge, dal momento che entrambi versano nella stessa situazione in cui “l’affectio maritalis fa sbiadire l’assoggettamento al potere direttivo dell’imprenditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito”.
Sulla base di tali premesse la Corte ha quindi dichiarato l’incostituzionalità della norma attesa la mancata inclusione del convivente di fatto nel novero dei partecipanti all’impresa familiare.
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