Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: contratto collettivo, Licenziamento per giusta causa, tipizzazione


30 Apr 2020

La giusta causa di licenziamento prescinde dalla tipizzazione contenuta nel contratto collettivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7567 del 27 marzo 2020, ha osservato che in tema di giusta causa il giudice è tenuto a verificare la condotta addebitata al lavoratore, in tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi che la compongono, al d là della tipizzazione contenuta nel contratto collettivo.

I fatti di causa

Il caso di specie trae origine da un diverbio litigioso sorto tra un lavoratore con mansioni di operaio e il proprio capoturno all’interno dei locali aziendali; nel corso della menzionata lite, il primo colpiva il secondo con un calcio al ginocchio.

Il lavoratore veniva così licenziato per giusta causa sulla scorta della previsione del CCNL per gli addetti all’industria chimica e chimico-farmaceutica che riconduce tale fattispecie nelle ipotesi di “grave perturbamento della vita aziendale” le quali giustificano, per l’appunto, il licenziamento in tronco.

A seguito dell’impugnazione del licenziamento e, in particolare, a conclusione della fase sommaria del rito “Fornero”, il lavoratore otteneva l’annullamento dello stesso con annessa tutela reintegratoria e risarcitoria ai sensi dell’art. 18, co. IV, L. n. 300 del 1970.

La società ex datrice di lavoro, a questo punto, proponeva ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale, il quale, accertata la sussistenza del fatto, respingeva il ricorso ritenendo l’episodio, in ogni caso, non idoneo a recare un “grave perturbamento della vita aziendale”.

Anche in appello veniva confermata la decisione di primo grado: in particolare, i giudici distrettuali del capoluogo meneghino, sottolineavano come la società pur avendo contestato l’alterco litigioso e le vie di fatto verificatisi all’interno del perimetro dello stabilimento, non aveva tuttavia enunciato l’essenziale parametro del “grave perturbamento della vita aziendale”, né aveva precisato, come invece avrebbe dovuto, l’effettiva connotazione di quest’ultimo nel quadro dell’intero episodio, segnalando quali fossero state in termini di effetti le gravi alterazioni della vita aziendale che si erano verificate. Conseguentemente, i giudici del gravame ritenevano la contestazione non idonea a contenere alcun riferimento all’evento e alla sua gravità, elementi essenziali sia ad integrare la stessa contestazione sia a porre l’incolpato in condizione di articolare una difesa possibilmente volta a negare l’evento e i suoi connotati.

Avverso la sentenza di secondo grado la società proponeva ricorso in cassazione a tre motivi, a cui resisteva il lavoratore.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione investita della causa ha sottolineato preliminarmente come la nozione legale di giusta causa prescinde dalle previsioni del contratto collettivo. Pertanto, “l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha” una “valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all’idoneità di un grave inadempimento o comportamento del lavoratore” tale da “far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore”. I Giudici di legittimità hanno dunque osservato che nella verifica circa l’esistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, il giudice di merito incontra il solo limite che “non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore”. Oltre a ciò, nella sentenza de qua, si legge che “il giudice chiamato a verificare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento” è comunque sempre tenuto a verificare se la previsione del contratto collettivo sia conforme alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo. Lo stesso deve “verificare la condotta, in tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi che la compongono, anche al di là della fattispecie contrattuale prevista”. Pertanto, la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell’individuazione delle condotte costituenti giusta causa di licenziamento non può considerarsi vincolante.

I Giudici di legittimità, così, ritenendo che la corte territoriale avesse omesso di valutare la gravità della condotta contestata e di conseguenza la proporzionalità della sanzione espulsiva – in contrasto con quanto richiesto dall’art. 2119 cod. civ – hanno cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa composizione.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

8 Lug 2026

Trasparenza salariale: a un mese dall’entrata in vigore, sono due gli orientamenti sul mercato (The Platform, 8 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Claudia Cerbone e Martina De Angeli)

Dal 7 giugno si devono applicare le regole Ue dirette a rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per…

2 Lug 2026

Lo sai che… dal 7 giugno 2026 è pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 96/2026?

Dal 7 giugno 2026 è pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 96/2026, che introduce anche nell’ordinamento italiano un sistema strutturato di trasparenza retributiva con l’obiettivo di rafforzare…

2 Lug 2026

Omessa contestazione dell’addebito disciplinare: la Cassazione esclude la nullità del licenziamento e la reintegra nelle piccole imprese

Massima Con la recentissima sentenza n. 17283 del 1° giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della omessa contestazione disciplinare e dei suoi effetti sul…

2 Lug 2026

AI e rapporto di lavoro: prime indicazioni dei decreti attuativi e riflessi in ambito data protection

Con l’approvazione in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, dei primi schemi di decreti legislativi attuativi della legge delega in materia di…

1 Lug 2026

Sostenibilità, responsabilità e futuro: il nostro impegno cresce nel tempo

In occasione del nostro 50° anniversario, abbiamo scelto di guardare al futuro con la stessa attenzione con cui custodiamo le nostre radici. Radici che affondano in Puglia, terra…

25 Giu 2026

Parità salariale e trasparenza retributiva: cosa cambierà in Italia (People are People, 25 giugno 2026 – Claudia Cerbone e Martina De Angeli)

Con il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, entrato in vigore il 7 giugno 2026, l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, collocandosi tra i…