Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: aliunde perceptum, Licenziamento collettivo


29 Giu 2021

L’aliunde perceptum non è deducibile se l’attività è compatibile con la prestazione lavorativa svolta prima del licenziamento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17051 pubblicata il 16 giugno 2021, ha affermato che, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l’aliunde perceptum frutto di un’attività lavorativa compatibile con quella prestata in favore del datore di lavoro condannato alla reintegra del lavoratore non va dedotto dalla relativa indennità risarcitoria.

I fatti di causa

I fatti di causa traggono origine dalla decisione del Tribunale territorialmente competente, confermata in grado d’appello, circa l’illegittimità di un licenziamento e la conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegra del lavoratore e al pagamento della relativa indennità risarcitoria.

La sentenza di secondo grado veniva cassata dalla Corte di Cassazione nella parte relativa all’eccezione datoriale di aliunde perceptum con conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello. 

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello considerava la documentazione prodotta da parte datoriale non sufficiente a dimostrare lo svolgimento da parte del lavoratore di attività lavorativa a carattere subordinato, in favore di un’altra società dopo il licenziamento.

A seguito dell’ordine di esibizione di idonea documentazione ex art. 210 c.p.c., risultava, invece, che il lavoratore avesse svolto un’ulteriore attività lavorativa a carattere autonomo già prima del licenziamento. 

Da tale assunto, la Corte d’Appello desumeva che l’attività extra-lavorativa e quella svolta nei confronti del datore di lavoro, fossero in realtà tra di loro compatibili, respingendo così l’eccezione formulata dal datore di lavoro in merito all’aliunde perceptum.

Il datore di lavoro ricorreva quindi in Cassazione, lamentando che la decisione a cui era pervenuta la Corte d’Appello si fondasse su una circostanza nuova (ossia lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore già prima del licenziamento), denunciando peraltro la violazione delle norme sul ragionamento presuntivo.

La decisione della Corte di Cassazione

Tralasciando, per quel che qui interessa, i profili prettamente processuali affrontati dalla Corte di Cassazione, da un punto di vista sostanziale, la stessa ha confermato la decisione della Corte di Appello circa la non deducibilità nel caso di specie dell’aliunde perceptum.

La Suprema Corte, nel richiamare precedenti orientamenti di legittimità, ha infatti ribadito che “In tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento (cosiddetto periodo intermedio) – non comporta la riduzione corrispondente del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito di licenziamento, come nel caso ricorrente nella specie in cui il lavoro medesimo sia svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che risulti sospesa”.

Inoltre, nel caso di specie, la Corte di Cassazione non ha individuato nessun vizio in merito al ragionamento presuntivo seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla sua decisione. Ciò in quanto «nella prova per presunzioni, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice civile, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che da quel fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit».

Nel caso in esame, prosegue la Corte di Cassazione, la Corte territoriale, con adeguata e logica argomentazione avrebbe sottolineato come la prestazione autonoma resa dal lavoratore, risalisse già all’epoca in cui quest’ultimo svolgeva la propria attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che lo aveva licenziato ed in concomitanza con la stessa.

Da ciò ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, che, essendo le due attività espletate compatibili, il compenso della attività extra-lavorativa non avrebbe dovuto rilevare ai fini dell’eventuale aliunde perceptum rilevante, in ordine agli aspetti risarcitori, per il licenziamento dichiarato illegittimo.

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