Categorie: Insights · News, Pubblicazioni

Tag: Datore di lavoro, Lavoro Agile


30 Gen 2024

Lavoro agile e lavoratori fragili: le attività da remoto devono essere compatibili con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda

Il riconoscimento del diritto ad eseguire le prestazioni lavorative in modalità agile da parte dei lavoratori appartenenti alla categoria dei c.d. “fragili” non può essere «assoluto» ma deve essere contemperato con le esigenze organizzative e produttive aziendali prospettate dal datore di lavoro. È quanto stabilito dal Tribunale di Trieste, sezione lavoro, con ordinanza 21 dicembre 2023, n. 525/2023.

Nel caso di specie, una dipendente “fragile” svolgeva la propria prestazione lavorativa in modalità agile cinque giorni alla settimana, in forza di un accordo individuale a termine. Alla scadenza del termine accordato, il datore di lavoro comunicava alla lavoratrice che, a causa delle mutate esigenze aziendali ed organizzative, avrebbe dovuto lavorare per tre giorni alla settimana in presenza e, per i restanti due giorni, da remoto.

A fronte di ciò, la lavoratrice lamentava l’incompatibilità del proprio stato di salute con il lavoro in presenza   sostenendo che lo svolgimento delle mansioni assegnatele fossero assolutamente compatibili con lo svolgimento delle attività da remoto – anche tenuto conto che negli ultimi tre anni le aveva svolte integralmente da remoto – ed evidenziando l’illegittimità della condotta datoriale per violazione dell’articolo 2087 c.c. 

Il datore di lavoro, contestando l’infondatezza del ricorso per asserita violazione della libertà di organizzazione dell’impresa, tutelata dall’articolo 41 della Costituzione Italiana, giustificava il rifiuto di concedere alla dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa integralmente da remoto sulla base di comprovate ragioni organizzative e ribadiva la necessità della presenza della medesima sul luogo di lavoro per almeno tre giorni alla settimana.

Il Tribunale adito ha evidenziato che il diritto al lavoro agile riconosciuto ai “fragili” (cfr. art. 90, comma 1, del decreto-legge 34/2020) non è un diritto assoluto ma un diritto subordinato espressamente alla compatibilità dello svolgimento delle attività da remoto con le caratteristiche della prestazione lavorativa.  

Il Tribunale ha, altresì, riconosciuto che le modalità con le quali il datore ha esercitato il proprio potere di organizzazione dell’impresa sono apparse concrete e congrue e che la possibilità di eseguire, seppur parzialmente, la prestazione da remoto non è mai stata negata ma semmai concessa parzialmente a seguito di un contemperamento e di una rivalutazione delle reciproche esigenze delle parti.

◊◊◊◊

In conclusione, si può affermare che la valutazione sulla compatibilità dello svolgimento da remoto delle attività lavorative da parte dei lavoratori fragili deve essere concretamente effettuata sulla base delle esigenze organizzative e produttive dell’organizzazione di riferimento comportando, ove necessario, una inevitabile esigenza di alternanza tra giornate in cui la prestazione deve essere resa in presenza e giornate in cui può essere resa da remoto. Tale lettura, tra le altre, ben si concilia con quanto previsto dall’art. 18 della L. 81/2017 che nel definire il lavoro agile prevede l’esecuzione delle attività “in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno”.

Altri insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

3 Ago 2026

Trasparenza salariale, in arrivo le prime richieste dai dipendenti (Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2026 – Vittorio De Luca)

A due mesi dal decreto. Dall’entrata in vigore del Dlgs 96/2026, il 7 giugno, secondo una survey flash condotta da Gidp, l’8% dei direttori delle risorse umane ha…

30 Lug 2026

Controlli aziendali e tutela dei dati: quale equilibrio?

Con una recente sentenza del Tribunale di Pisa n. 800 del 13 giugno 2026 si affronta un tema di particolare interesse per le aziende: il delicato equilibrio tra…

30 Lug 2026

Licenziamento illegittimo e reintegra: il lavoratore deve restituire l’indennità di preavviso 

Con l’ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore in caso…

30 Lug 2026

Lo sai che… l’incapacità naturale del lavoratore non impedisce la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, hanno affermato che lo stato di incapacità naturale del lavoratore destinatario della…

22 Lug 2026

Il dipendente non può indirizzare i clienti verso un concorrente prima delle dimissioni (Camera di Commercio Francese in Italia, 22 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 1723 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione italiana ha confermato la responsabilità di un dipendente che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, aveva indirizzato…

20 Lug 2026

Accesso alla Naspi (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

Disciplina Normativa La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito per i…