19 Mag 2023

Licenziamento collettivo, comparazione “estesa” anche se la ristrutturazione interessa una singola unità (Norme & Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore, 19 maggio 2023 – Valentino Biasi, Luigi Picciarelli)

La comparazione dei lavoratori in esubero può essere limitata ai soli dipendenti di un unità o settore, salvo l’idoneità degli stessi, per il pregresso impiego in altri reparti dell’azienda, ad occupare posizioni lavorative di altri colleghi – Ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9128 del 31 marzo 2023 , ha stabilito che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione dell’azienda interessi una specifica unità produttiva o settore, la comparazione dei lavoratori in esubero può essere limitata ai soli dipendenti di detta unità o settore, salvo l’idoneità degli stessi, per il pregresso impiego in altri reparti dell’azienda, ad occupare posizioni lavorative di altri colleghi, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.

In tale contesto, prosegue la Corte di Cassazione, è onere del datore di lavoro provare le circostanze che giustifichino il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata, oltre all’infungibilità dei lavoratori prescelti con i dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi.

La pronuncia della Cassazione in esame trae origine dal licenziamento intimato ad una lavoratrice all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, giudicato in prima istanza legittimo dal Tribunale di Cassino.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma accoglieva il ricorso presentato dalla lavoratrice avendo invece accertato che, durante la citata procedura di licenziamento collettivo, la società datrice di lavoro avesse violato i criteri di scelta di cui all’art. 5, Legge n. 223/1991 per non aver quest’ultima, nella scelta dei lavoratori da licenziare, considerato le pregresse esperienze professionali della ricorrente in altri reparti non coinvolti nella riorganizzazione aziendale.

Sulla base delle risultanze di fatto e diritto, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2287 del 28 ottobre 2020, accoglieva dunque il reclamo della lavoratrice, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione in servizio ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, in misura non superiore a 12 mensilità.

Avverso la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Roma, proponeva ricorso la società datrice di lavoro, al quale resisteva la lavoratrice con controricorso.

Nello specifico, la società deduceva, tra le altre, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della Legge n. 223/1991 e della norma sulla ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. ed all’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente sostenuto l’illegittimità del licenziamento per avere la datrice di lavoro limitato l’esame della posizione della lavoratrice ad una singola articolazione aziendale, stante anche il difetto di prova sulle effettive mansioni svolte dalla lavoratrice in altri reparti.

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze della società, evidenziando come la Corte d’Appello di Roma si fosse attenuta ad un principio largamente consolidato in giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenze n. 18190/2016 e n. 2284/2018 ) secondo cui, in caso di licenziamento collettivo che riguardi una specifica unità produttiva o settore, la comparazione dei lavoratori da licenziare può essere sì limitata al personale adibito a detta unità o settore, ma a condizione che i dipendenti del reparto da sopprimere, per la relativa storia professionale, non siano idonei ad occupare posizioni lavorative di colleghi addetti a reparti o settori dell’azienda non coinvolti nella riorganizzazione.

In tema di prova, gli Ermellini hanno ribadito il principio, già espresso in precedenti pronunce di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenze n. 8474/2005, n. 13783/2006, n. 33889/2022, n. 203/2015, n. 19105/2017 ed n. 15953/2021 ), secondo cui l’onere della deduzione e prova della fungibilità in diverse mansioni è in capo ai lavoratori, mentre spetta al datore di lavoro provare
a) le circostanze che giustifichino il più ristretto ambito aziendale nel quale effettuare la scelta dei lavoratori da licenziare e
b) che questi ultimi non svolgessero mansioni fungibili con i colleghi di altri reparti.


Continua a leggere la versione integrale pubblicata su Norme e Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

1 Ott 2026

E-mail aziendale e controlli difensivi: quando GDPR e diritto del lavoro non coincidono 

La vicenda Piaggio mostra con particolare evidenza come, a fronte dei medesimi fatti, possano convivere valutazioni profondamente diverse a seconda della prospettiva adottata. Il Tribunale di Pisa, con…

1 Ott 2026

NASpI e reintegra: l’opzione del lavoratore fa perdere l’indennità 

Massima  La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi…

1 Ott 2026

Lo sai che… una testimonianza resa in giudizio può avere rilevanza disciplinare e, nei casi più gravi, giustificare il licenziamento? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di…

29 Set 2026

Shadow AI in azienda: come governare rischi, dati e sicurezza (Agenda digitale, 29 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Martina De Angeli)

La diffusione di strumenti di intelligenza artificiale utilizzati senza autorizzazione aziendale espone le imprese a rischi che riguardano dati personali, informazioni riservate, know-how e cybersecurity. Per governare la…

24 Set 2026

Il concetto di “territorio” nell’ambito del patto di non concorrenza (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Alessandro Ferrari)

Le problematiche interpretative alla luce della più recente giurisprudenza in materia di nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale Con ordinanza del 2 aprile…

16 Set 2026

Lo sai che… la violazione reiterata delle procedure aziendali può giustificare il licenziamento del responsabile di punto vendita? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25231 dell’11 settembre 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla gestrice di punto vendita…