Categorie: Insights, Lo sai che

Tag: contratto collettivo, diritto del lavoro


27 Feb 2024

LO SAI CHE… Lo scorso 19 febbraio è stato firmato il contratto collettivo per gli “shopper”?

Assogrocery e le organizzazioni sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp hanno sottoscritto lo scorso 19 febbraio l’accordo collettivo che prevede una serie di tutele per gli “shopper”, ossia per i collaboratori che, mediante l’ausilio di piattaforme digitali delle aziende committenti, preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti.

L’accordo attua, di fatto, quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, applicabile alle collaborazioni c.d. “etero-organizzate” nella parte in cui prevede un’esplicita esclusione dell’automatica applicazione della normativa del lavoro subordinato in presenza di accordi collettivi che prevedano specifiche tutele di natura economica per i collaboratori.

L’accordo prevede che gli “shopper” restino lavoratori autonomi nella misura in cui è riconosciuta agli stessi la possibilità di scegliere liberamente quando effettuare la prestazione lavorativa, scegliendo gli slot indicati dalla piattaforma e potendo anche revocare la disponibilità data.

Dal punto di vista economico è previsto, tra le misure più rilevanti, il riconoscimento di un compenso minimo di 12,50 euro per incarico (della durata di un’ora) e un’indennità di disponibilità pari a 1,30 euro con maggiorazioni garantite per il lavoro domenicale e festivo.

Contrattualmente inoltre viene prevista una specifica tutela per la malattia che si concretizza nella sospensione dell’account e nel pagamento di un’indennità giornaliera al ricorrere di specifici eventi oltre che una tutela per la maternità per la quale è previsto un indennizzo economico e il mantenimento del rapporto di collaborazione mediante la sospensione dell’account.

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