Categorie: Insights, Lo sai che

Tag: Garante Privacy, Registro delle Opposizioni


27 Feb 2019

LO SAI CHE… Dal 6 maggio 2019 chi non desidera ricevere posta cartacea deve iscriversi nel Registro delle opposizioni?

Lo scorso 19 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento recante modifiche al DPR n. 178/2010, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all’impiego della posta cartacea” (DPR n. 149 dell’8 novembre 2018, in seguito il “Regolamento” o il “DPR”). Il Registro delle Opposizioni (ovvero, il registro al quale si devono iscrivere coloro che non intendono ricevere “comunicazioni commerciali dirette”, in seguito il “Registro”), operativo fin dal 2010 per quanto concerne il marketing telefonico, viene ora esteso al marketing effettuato attraverso la posta cartacea. Per non essere “disturbati” anche da comunicazioni cartacee non richieste sarà necessario iscriversi al Registro. In difetto d’iscrizione, gli indirizzi presenti negli “elenchi telefonici pubblici” potranno essere utilizzati – e dunque raggiungibili attraverso comunicazioni promozionali – anche in mancanza di un preventivo consenso da parte dell’interessato. Tutto quanto sopra, con efficacia dal 6 maggio 2019. Il Regolamento, in vigore dal 3 febbraio scorso, concede, infatti, 90 giorni di tempo prima di essere pienamente operativo (il novantesimo giorno è sabato 4 maggio, dunque si slitterà a lunedì 6). Lo stesso Garante Privacy ha caldeggiato che, nella versione definitiva del DPR, si tenesse conto di un periodo transitorio. Ciò, sia per permettere agli “abbonati/interessati al trattamento dei dati” di informarsi ed iscriversi nel Registro prima di essere “disturbati” e sia per realizzare e mettere a punto il Registro. Per conoscere nel dettaglio le modalità operative di funzionamento e iscrizione (ad esempio, non ci si potrà più iscrivere al Registro via fax, ma solo via web, e-mail o telefono), occorrerà consultare nei prossimi mesi direttamente il sito web del Registro. Viene, peraltro, raddoppiato il “periodo di efficacia” della consultazione, entro il quale l’operatore di marketing potrà utilizzare l’indirizzo di interesse reperito negli “elenchi abbonati”: rispetto ai precedenti 15 giorni, ora la consultazione del Registro da parte degli operatori avrà efficacia pari a 30 giorni. Per le aziende che intendono operare nel marketing diventa, pertanto, importante la consultazione del Registro. È stata, altresì, integrata e modificata la disposizione relativa all’obbligo di informativa a favore del soggetto contattato. Dovranno essere poste a conoscenza dell’interessato, ad esempio, la fonte dei dati usati nonché le indicazioni utili all’eventuale iscrizione nel Registro; tutto ciò, all’interno degli stessi materiali di promozione commerciale o nei documenti di fatturazione. In caso di inottemperanza al predetto “obbligo di consultazione preventiva” si andrà incontro alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista, nel massimo, fino a 20 milioni di Euro o al 4% del fatturato globale annuo. Nei prossimi mesi verranno effettuate campagne informative e di sensibilizzazione, volte a favorire la piena conoscenza, da parte dei singoli individui, delle novità legislative su descritte.

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