Categorie: Insights, Lo sai che

Tag: Garante Privacy, Registro delle Opposizioni


27 Feb 2019

LO SAI CHE… Dal 6 maggio 2019 chi non desidera ricevere posta cartacea deve iscriversi nel Registro delle opposizioni?

Lo scorso 19 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento recante modifiche al DPR n. 178/2010, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all’impiego della posta cartacea” (DPR n. 149 dell’8 novembre 2018, in seguito il “Regolamento” o il “DPR”). Il Registro delle Opposizioni (ovvero, il registro al quale si devono iscrivere coloro che non intendono ricevere “comunicazioni commerciali dirette”, in seguito il “Registro”), operativo fin dal 2010 per quanto concerne il marketing telefonico, viene ora esteso al marketing effettuato attraverso la posta cartacea. Per non essere “disturbati” anche da comunicazioni cartacee non richieste sarà necessario iscriversi al Registro. In difetto d’iscrizione, gli indirizzi presenti negli “elenchi telefonici pubblici” potranno essere utilizzati – e dunque raggiungibili attraverso comunicazioni promozionali – anche in mancanza di un preventivo consenso da parte dell’interessato. Tutto quanto sopra, con efficacia dal 6 maggio 2019. Il Regolamento, in vigore dal 3 febbraio scorso, concede, infatti, 90 giorni di tempo prima di essere pienamente operativo (il novantesimo giorno è sabato 4 maggio, dunque si slitterà a lunedì 6). Lo stesso Garante Privacy ha caldeggiato che, nella versione definitiva del DPR, si tenesse conto di un periodo transitorio. Ciò, sia per permettere agli “abbonati/interessati al trattamento dei dati” di informarsi ed iscriversi nel Registro prima di essere “disturbati” e sia per realizzare e mettere a punto il Registro. Per conoscere nel dettaglio le modalità operative di funzionamento e iscrizione (ad esempio, non ci si potrà più iscrivere al Registro via fax, ma solo via web, e-mail o telefono), occorrerà consultare nei prossimi mesi direttamente il sito web del Registro. Viene, peraltro, raddoppiato il “periodo di efficacia” della consultazione, entro il quale l’operatore di marketing potrà utilizzare l’indirizzo di interesse reperito negli “elenchi abbonati”: rispetto ai precedenti 15 giorni, ora la consultazione del Registro da parte degli operatori avrà efficacia pari a 30 giorni. Per le aziende che intendono operare nel marketing diventa, pertanto, importante la consultazione del Registro. È stata, altresì, integrata e modificata la disposizione relativa all’obbligo di informativa a favore del soggetto contattato. Dovranno essere poste a conoscenza dell’interessato, ad esempio, la fonte dei dati usati nonché le indicazioni utili all’eventuale iscrizione nel Registro; tutto ciò, all’interno degli stessi materiali di promozione commerciale o nei documenti di fatturazione. In caso di inottemperanza al predetto “obbligo di consultazione preventiva” si andrà incontro alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista, nel massimo, fino a 20 milioni di Euro o al 4% del fatturato globale annuo. Nei prossimi mesi verranno effettuate campagne informative e di sensibilizzazione, volte a favorire la piena conoscenza, da parte dei singoli individui, delle novità legislative su descritte.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

20 Mag 2026

Webinar “Decreto 1° maggio: le principali novità” – Un Caffè HR con De Luca & Partners

In occasione del nostro webinar "Un Caffè HR con De Luca Partners", i relatoriSilvia Zulato, Senior Associate e Alessandro Riccardo Polli, Divisione Consulenza del Lavoro​​ di HR Capital…

12 Mag 2026

Licenziamento legittimo per falsa attestazione delle presenze e utilizzo dei dati dei sistemi di accesso (Camera di Commercio Francese in Italia – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 7985 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore per…

30 Apr 2026

Webinar “Bonus, cosa occorre sapere in merito agli obiettivi?” – Un Caffè HR con De Luca & Partners

Ieri, in occasione del nostro primo webinar Un Caffè HR con De Luca & Partners i relatori Vittorio De Luca, Managing Partner di e Alessandra Zilla, Managing Associate di De Luca & Partners…

27 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il Garante estende il diritto di accesso a tutte le mail della casella e-mail nominativa 

“Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account e-mail aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere…

27 Apr 2026

NASpI e dimissioni per trasferimento oltre 50km: per la Cassazione non basta la distanza, va provato l’inadempimento del datore di lavoro 

Con la recente ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di indennità di disoccupazione (NASpI) a seguito di dimissioni per giusta causa dovute a trasferimento del…

27 Apr 2026

Lo sai che… il patto di prova è nullo se le mansioni sono indicate in modo generico? 

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 683 del 3 aprile 2026, ha ribadito che il patto di prova è valido solo se contiene una specifica…