Categorie: Insights, Pubblicazioni

Tag: Licenziamento, procedure concorsuali


18 Feb 2020

Niente reintegra se l’attività aziendale cessa successivamente al licenziamento (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 18 febbraio 2020 – Alberto De Luca, Luca Cairoli)

La Corte di Cassazione, con ordinanza 1888 del 28 gennaio 2020, si è espressa su un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo con conseguente reintegra nel posto di lavoro in base all’articolo 18 della legge 300/1970 (nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge 92/2012). Esprimendo un principio generale, la Corte ha prima di tutto evidenziato che «la tutela reale del posto di lavoro non può spingersi fino ad escludere la possibile incidenza di successive vicende determinanti l’estinzione del vincolo obbligatorio». Nel caso in esame la Corte di appello di Catania, con sentenza 705/2017, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro in data 18 luglio 2005 e ordinava la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, nonostante nelle more del giudizio fosse sopravvenuta la totale cessazione dell’attività aziendale. Avverso la sentenza di appello ricorreva per Cassazione il datore di lavoro lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 della legge 300/1970 e dell’articolo 1463 del codice civile. In particolare, secondo il datore di lavoro, nel giudizio di appello, la Corte avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio di reintegra tra cui la cessazione dell’attività aziendale intervenuta successivamente al licenziamento e la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori successivamente omologata. Secondo un principio già espresso, la Suprema corte ha ritenuto che «la reintegra è un effetto della pronuncia emessa ex art. 18, L. 300/70 estranea all’esercizio di diritti potestativi del datore di lavoro, che quindi in ogni momento può dedurne la totale o parziale inapplicabilità al caso oggetto di lite» (Cassazione 28703/2011). La sopraggiunta cessazione totale dell’attività aziendale, qualora accertata nel caso concreto, costituirebbe di fatto una causa di materiale impossibilità sopravvenuta non imputabile al datore di lavoro tale da far venir meno il vincolo obbligatorio e la conseguente applicabilità della tutela reale. Alla luce dei principi richiamati, la Suprema corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro, ritenendo che, ferma restando l’illegittimità del licenziamento, il giudice di appello non avrebbe potuto in ogni caso disporre la reintegra del dipendente non avendo tenuto in considerazione, alla stregua delle risultanze probatorie, l’effettiva sopravvenuta cessazione dell’attività aziendale.

Clicca qui per continuare a leggere la nota a sentenza.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

12 Ott 2026

“AI tools, remote work and confidential data: employer liability in a borderless environment” – Conferenza IBA 2026

In occasione della IBA Annual Conference 2026 di Copenhagen, il nostro Managing Partner Vittorio De Luca ha moderato, insieme ad Anne Morel (BSP, Lussemburgo), una sessione dedicata a…

1 Ott 2026

E-mail aziendale e controlli difensivi: quando GDPR e diritto del lavoro non coincidono 

La vicenda Piaggio mostra con particolare evidenza come, a fronte dei medesimi fatti, possano convivere valutazioni profondamente diverse a seconda della prospettiva adottata. Il Tribunale di Pisa, con…

1 Ott 2026

NASpI e reintegra: l’opzione del lavoratore fa perdere l’indennità 

Massima  La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi…

1 Ott 2026

Lo sai che… una testimonianza resa in giudizio può avere rilevanza disciplinare e, nei casi più gravi, giustificare il licenziamento? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di…

29 Set 2026

Shadow AI in azienda: come governare rischi, dati e sicurezza (Agenda digitale, 29 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Martina De Angeli)

La diffusione di strumenti di intelligenza artificiale utilizzati senza autorizzazione aziendale espone le imprese a rischi che riguardano dati personali, informazioni riservate, know-how e cybersecurity. Per governare la…

24 Set 2026

Il concetto di “territorio” nell’ambito del patto di non concorrenza (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Alessandro Ferrari)

Le problematiche interpretative alla luce della più recente giurisprudenza in materia di nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale Con ordinanza del 2 aprile…