Categorie: Insights, Normativa


8 Ott 2014

JOBS ACT – RIFORMA LAVORO – SENATO APPROVA LEGGE DELEGA AUTORIZZANDO INTERVENTI SU ARTICOLO 18

Nella seduta di mercoledì 8 ottobre il Senato ha approvato l’emendamento governativo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1428 di delega sul lavoro (c.d. “Jobs Act”), sull’approvazione del quale l’Esecutivo aveva posto la questione di fiducia. Il testo del provvedimento adesso passa alla Camera per la seconda lettura.

Di seguito, in sintesi, i contenuti principali dell’attuale versione del disegno di legge alla luce del predetto maxiemendamento che conferma l’attenzione per il contratto a tempo indeterminato e l’apertura agli interventi riformatori sull’articolo 18.

  1. Riforma del contratto a tempo indeterminato e tutele crescenti

Per la riforma del contratto a tempo indeterminato, il Governo dovrà ispirarsi a due fondamentali principi: (i) promuovere il contratto di lavoro a tempo indeterminato come forma privilegiata, rendendolo più conveniente rispetto alle altre tipologie in termini di oneri diretti e indiretti; (ii) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, anche attraverso l’atteso intervento di riforma dell’articolo 18.

  1. Licenziamenti e articolo 18: reintegra o indennizzo economico

Anche al fine di privilegiare il contratto a tempo indeterminato, il Governo viene autorizzato ad intervenire con una riforma dell’articolo 18, L. n. 300/70 e, allo stato attuale delle discussioni, si possono ipotizzare i seguenti interventi: (i) per i licenziamenti economici verrà eliminata la reintegra, sostituita da un indennizzo economico “certo e crescente”, in base all’anzianità di servizio. Si vedrà se questa riforma riguarderà i soli licenziamenti individuali o anche quelli collettivi; (ii) con la modifica dell’articolo 18 dovrebbe essere introdotto un doppio regime per i licenziamenti disciplinari: scatterà la reintegra per quelli ingiustificati più gravi, negli altri casi sarà previsto un indennizzo economico definito e certo; (iii) in caso di licenziamento discriminatorio resterà confermata la reintegra.

  1. Ammortizzatori sociali: esclusione in caso di cessazione dell’attività

La riforma del lavoro escluderà la possibilità di integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo d’azienda; verranno semplificate le procedure burocratiche attraverso strumenti telematici e digitali, l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione e la previsione di strumenti certi ed esigibili; l’accesso alla cassa sarà possibile solo una volta esaurite le possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro. In caso di disoccupazione “involontaria”, l’obiettivo della delega è universalizzare l’applicazione degli ammortizzatori sociali, con l’estensione dell’ASPI ai collaboratori coordinati e continuativi.

  1. Demansionamento per crisi solo con precisi limiti

Con la riforma il demansionamento in caso di crisi aziendale potrà avvenire solo sulla base di parametri oggettivi con precisi “limiti alla modifica dell’inquadramento” e dovrà tener conto “dell’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale” e “ dell’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche”. La contrattazione collettiva, “anche aziendale ovvero di secondo livello”, potrà individuare ulteriori ipotesi.

  1. Riforma della disciplina dei controlli a distanza

E’ prevista una “revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica”, ma allo stesso tempo “le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa” dovranno tener conto della “ tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”.

  1. Tutele per maternità e conciliazione tempi di lavoro-famiglia

A tutela della maternità e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro gli interventi di riforma dovranno mirare a: (i) una ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità in un’ottica estensiva; (ii) garantire alle lavoratrici parasubordinate la stessa indennità anche quando non c’è versamento di contributi da parte del datore; (iii) l’introduzione di un tax credit per le lavoratrici con figli minori o disabili; (iv) incentivare forme di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia, come il telelavoro; (iv) permettere la cessione delle ferie a colleghi con necessità di cura dei figli.

  1. Agenzia unica per le ispezioni del lavoro

La riforma del lavoro interverrà anche sul piano delle ispezioni. E’ prevista, infatti, l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione, in un’unica struttura, dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

  1. Ricollocazione e agenzie per il lavoro

Per il ricollocamento di disoccupati o inoccupati la delega dispone principi di politica attiva che colleghino le misure di sostegno al reddito e quelle per il ricollocamento, anche con accordi con le agenzie per il lavoro che si prendono in carico la persona da ricollocare e vengono remunerate “ a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo”.

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