Categorie: News


7 Giu 2015

Prevenzione patrimoniale e crediti di lavoro subordinato (Il Quotidiano del lavoro – Il Sole 24 Ore, 8 giugno 2015)

Con la sentenza n. 94 del 28 maggio 2015, la Consulta ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Caltanissetta in merito all’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 228/2012, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” nella parte in cui – nei casi di confisca disposta all’esito di procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal Libro I del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 136/2010) – esclude dai soggetti legittimati a valersi della procedura di accertamento dei crediti ex art. 58, c. 2 del summenzionato decreto, anche “i creditori privilegiati (ed in particolare i lavoratori dipendenti)”.

Il Tribunale rimettente, nella propria ordinanza, precisava di doversi pronunciare sulle istanze di dipendenti volte ad ottenere il pagamento del credito per TFR vantato nei confronti di una s.r.l. le cui quote e il cui patrimonio erano stati confiscati, in esito ad un procedimento di prevenzione. Nei casi in questione, non era applicabile l’art. 52 del D.lgs. n. 159/2011, in quanto la proposta di applicazione della misura di prevenzione era stata formulata prima dell’entrata in vigore del predetto decreto e, pertanto, ai sensi dell’art. 117 di quest’ultimo, il procedimento era sottoposto alle norme previgenti. Relativamente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 159/2011, osservava il Tribunale, che l’art. 1, c. 198, L. n. 228/2012, aveva successivamente ampliato il novero dei soggetti “legittimati all’azione”. Tra questi ultimi – a differenza di quanto avveniva per i procedimenti iniziati nel vigore del D.lgs. n. 159/2011 – non erano stati però inclusi i titolari di crediti da lavoro dipendente che non erano anche ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione. Per tali creditori pertanto era applicabile la normativa di cui agli artt. 2-ter e seguenti della L. n. 575/1965. In ragione di ciò, secondo il Tribunale nisseno, i c. da 198 a 206, della L. n. 228/2012 erano in contrasto (i) con l’art. 3 della Costituzione poiché determinavano una irragionevole disparità di trattamento di casi analoghi, in correlazione alla mera variabile temporale rappresentata dalla data di avvio del procedimento di prevenzione; (ii) con l’art. 24 della Costituzione in quanto non consentivano ai dipendenti di dimostrare “il proprio affidamento incolpevole nella regolarità del rapporto di lavoro”; (iii) con l’art. 36 della Costituzione poiché la non estensione della procedura di accertamento anche ai titolari di crediti di lavoro dipendente, avrebbe comportato, nelle ipotesi di confisca dell’azienda, una grave lesione del diritto alla retribuzione, non giustificabile alla luce delle finalità di sicurezza pubblica sottese alla misura di prevenzione patrimoniale. La Consulta, ad esito del proprio scrutinio di costituzionalità, ha dichiarato il c. 198 dell’art. 1 della L. n. 228/2012, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato. Al riguardo, la Corte ritiene sufficiente dichiarare illegittimo solo il predetto comma “trattandosi della previsione normativa che regge quelle dei commi successivi, identificando i creditori cui esse si riferiscono”. In particolare, nella sentenza, la Consulta osserva che, “per i procedimenti di prevenzione iniziati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 la legittimazione ad avvalersi della speciale procedura incidentale di verifica è estesa a tutti i creditori (…) per i procedimenti pendenti (…) la legittimazione è circoscritta ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione (…). Restano esclusi, in tal modo, dalla tutela i crediti dei prestatori di lavoro subordinato, che non siano ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione, ma comunque assistiti da privilegio generale sui beni mobili, ai sensi dell’art. 2751-bis, numero 1), cod. civ., e con diritto alla collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, ai sensi dell’art. 2776 cod. civ”. Ne consegue, precisa la Consulta, che detta disciplina contrasta con l’art. 36 della Costituzione in quanto idonea a ledere il diritto riconosciuto al lavoratore dal primo comma di quest’ultimo. Conclude la Consulta “stante il generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati, enunciato dall’art. 1, comma 194, della legge n. 228 del 2012, la misura patrimoniale rischia, infatti, di privare ex abrupto il lavoratore della possibilità di agire utilmente in executivis per il pagamento delle proprie spettanze. Ciò avviene segnatamente allorché la confisca renda i residui beni del debitore insufficienti a soddisfare le sue ragioni, e massimamente nell’ipotesi di confisca “totalizzante”, la quale investa, cioè – come nel caso oggetto del giudizio a quo – l’intero patrimonio del datore di lavoro (nella specie, una società di capitali nella quale erano stati convogliati i proventi dell’attività illecita). (…) La disciplina di cui ai commi 198 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 assume, in effetti, una chiara valenza ad excludendum, rispetto a pagamenti da parte degli organi di gestione dei beni confiscati in favore di creditori diversi da quelli ivi considerati. Non è, infatti, pensabile che creditori particolarmente qualificati – quali, in specie, gli ipotecari, muniti di diritto reale di garanzia – possano conseguire il pagamento dei loro crediti solo alle rigorose condizioni, anche procedimentali, ed entro i limiti quantitativi stabiliti dalle predette disposizioni, mentre creditori di diverso tipo possano essereliberamente soddisfatti tramite i beni assoggettati al provvedimento ablativo”.Fonte:

Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contenzioso-e-giurisprudenza/2015-06-05/misure-prevenzione-patrimoniali-e-crediti-lavoro-subordinato-si-pronuncia-consulta–105425.php

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

1 Ott 2026

E-mail aziendale e controlli difensivi: quando GDPR e diritto del lavoro non coincidono 

La vicenda Piaggio mostra con particolare evidenza come, a fronte dei medesimi fatti, possano convivere valutazioni profondamente diverse a seconda della prospettiva adottata. Il Tribunale di Pisa, con…

1 Ott 2026

NASpI e reintegra: l’opzione del lavoratore fa perdere l’indennità 

Massima  La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi…

1 Ott 2026

Lo sai che… una testimonianza resa in giudizio può avere rilevanza disciplinare e, nei casi più gravi, giustificare il licenziamento? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di…

29 Set 2026

Shadow AI in azienda: come governare rischi, dati e sicurezza (Agenda digitale, 29 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Martina De Angeli)

La diffusione di strumenti di intelligenza artificiale utilizzati senza autorizzazione aziendale espone le imprese a rischi che riguardano dati personali, informazioni riservate, know-how e cybersecurity. Per governare la…

24 Set 2026

Il concetto di “territorio” nell’ambito del patto di non concorrenza (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Alessandro Ferrari)

Le problematiche interpretative alla luce della più recente giurisprudenza in materia di nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale Con ordinanza del 2 aprile…

16 Set 2026

Lo sai che… la violazione reiterata delle procedure aziendali può giustificare il licenziamento del responsabile di punto vendita? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25231 dell’11 settembre 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla gestrice di punto vendita…