Lo sai che…il lavoratore che dispone un bonifico a seguito di una mail di phishing può essere licenziato e condannato a risarcire il danno?
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 43873 del 13 febbraio 2026, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una dipendente addetta alla contabilità che aveva disposto un bonifico in favore di terzi sulla base di una comunicazione e-mail rivelatasi fraudolenta, confermando altresì la legittimità della richiesta datoriale di restituzione della somma indebitamente versata.
Nel caso esaminato, la lavoratrice aveva eseguito un pagamento in favore di una società estera a seguito di una mail apparentemente proveniente dal presidente del consiglio di amministrazione. La richiesta si era successivamente rivelata parte di una frode informatica, in quanto proveniente da soggetti terzi che avevano indebitamente utilizzato l’identità del presidente della società.
Dall’istruttoria era emerso che la dipendente non aveva effettuato alcuna verifica sulla provenienza della comunicazione né sulla coerenza della richiesta rispetto alle procedure aziendali interne. In particolare, la mail presentava evidenti anomalie: l’assenza dei dati necessari per l’esecuzione del bonifico estero, l’indicazione di una causale generica, nonché la mancata allegazione di documentazione contabile giustificativa, in contrasto con le regole operative in uso presso l’azienda.
Era inoltre risultato che la lavoratrice fosse stata avvertita, prima dell’esecuzione definitiva del pagamento, della natura non autentica della richiesta, senza tuttavia attivarsi per bloccare l’operazione.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che la condotta integrasse una grave violazione dei doveri di diligenza e correttezza, osservando che la dipendente era stabilmente adibita a mansioni di natura amministrativo-contabile, con conseguente esigibilità di un grado di attenzione particolarmente rigoroso nella gestione delle operazioni di pagamento. I giudici di secondo grado avevano inoltre accertato che non vi fosse alcuna prassi aziendale idonea a giustificare l’esecuzione di bonifici su semplice richiesta via mail, in assenza delle verifiche e delle autorizzazioni previste dalle procedure interne.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto immune da censure la valutazione di merito circa la sussistenza della giusta causa, osservando che la negligenza accertata non si esauriva in un mero errore materiale, ma evidenziava una significativa disattenzione agli interessi aziendali, idonea a compromettere il vincolo fiduciario.
La Cassazione ha altresì ritenuto corretta la condanna della lavoratrice al risarcimento del danno, quantificato nell’importo del bonifico eseguito in favore dei terzi, rilevando che tale pregiudizio costituiva conseguenza della condotta colposa della dipendente.
In conclusione, la decisione evidenzia che, nell’ambito di mansioni amministrative e contabili, è richiesto un elevato livello di diligenza: la mancata osservanza delle procedure interne e l’omessa verifica di evidenti anomalie possono integrare giusta causa di licenziamento e fondare una responsabilità risarcitoria in capo al dipendente.
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