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4 Feb 2015

Un’assenza prolungata e ingiustificata non equivale alle dimissioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 gennaio 2015, n. 1025 , è tornata a pronunciarsi sulla impossibilità, nel rapporto di lavoro subordinato, di attribuire effetti estintivi del rapporto di lavoro a determinati comportamenti delle parti, e segnatamente all’assenza ingiustificata del lavoratore. La vicenda esaminata dalla Suprema corte aveva ad oggetto la validità della previsione del regolamento aziendale secondo la quale il rapporto di lavoro del lavoratore assente ingiustificato per un determinato periodo (nella specie almeno 10 giorni) dovesse considerarsi risolto per dimissioni del lavoratore, da intendersi espresse per fatti concludenti. Sul tema il giudice delle leggi si è espresso in senso negativo, affermando che, stante l’inderogabilità della normativa sui licenziamenti, il rapporto di lavoro «può estinguersi esclusivamente per le cause a tal fine previste dalla legge e non è permesso alle parti introdurre altre cause di estinzione del rapporto».

La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma pronunciata in favore di un proprio dipendente la cui assenza ingiustificata per oltre 10 giorni era stata considerata alla stregua di un atto di dimissioni secondo una disposizione del regolamento aziendale. Infatti, la Corte capitolina, in riforma alla sentenza del giudice di prime cure, aveva accolto il ricorso del lavoratore e, previa declaratoria d’illegittimità dell’interruzione del rapporto di lavoro, aveva condannato la società alla reintegrazione del lavoratore interessato e alla relativa indennità risarcitoria.

Sulla scia di un principio già espresso in materia (Cassazione civile sezione lavoro, 2 luglio 2013, numero 16507), la Corte di cassazione ha in particolare confermato la sentenza di appello specificando che «alle parti non è consentito di attribuire a determinati comportamenti del lavoratore il valore ed il significato negoziale di manifestazione esplicita o per facta concludentia della volontà di dimettersi, senza possibilità di prova contraria».

Sull’assunto che il recesso dal rapporto di lavoro subordinato possa attuarsi esclusivamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, è stato precisato che le parti, siano esse collettive o individuali, non possono introdurre una diversa modalità di estinzione del rapporto di lavoro che risulti svincolata dalla effettiva volontà di uno dei contraenti e che non ammetta prova contraria. Una simile previsione negoziale – si osserva – ricadrebbe nella fattispecie della «clausola risolutiva espressa del rapporto, inammissibile nell’attuale assetto della disciplina legale della risoluzione del rapporto di lavoro».

Nel caso di specie, chiarisce dunque la Corte, il giudice di appello aveva motivatamente ritenuto che l’assenza ingiustificata è circostanza ben diversa dalla volontà del lavoratore di concludere il proprio rapporto di lavoro – tanto più che era stata preceduta da una comunicazione telefonica di malattia ancorché non documentata – e non riconducibile all’istituto delle dimissioni. Conclude la sentenza che la vicenda si inquadra nella fattispecie del licenziamento disciplinare, fondato sulla negligenza del lavoratore, tuttavia illegittimo poiché intimato senza le garanzie procedimentali di cui all’articolo 7 della legge 300/1970, che prevedono che le mancanze del lavoratore debbano essere previamente contestate, con concessione al lavoratore del termine dilatorio, previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva per consentire al lavoratore di produrre le proprie giustificazioni prima che il datore di lavoro possa adottare il provvedimento (sia esso conservativo o espulsivo).

Fonte:

Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore
http://www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contenzioso-e-giurisprudenza/2015-02-04/illegittima-previsione-regolamento-aziendale-che-attribuisce-assenza-ingiustificata-lavoratore-valore-dimissioni-fatti-concludenti-181733.php?uuid=ABIhAUpC

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