Categorie: Insights, Pubblicazioni


10 Mag 2018

Valido, ma non sempre, il licenziamento per espressioni offensive verso il datore di lavoro su social network (Il Quotidiano del Lavoro, 11 maggio 2018 – Alberto De Luca, Lucio Portaro)

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10280/2018, è tornata a occuparsi del licenziamento intimato per l’utilizzo di affermazioni denigratorie del datore di lavoro e dei suoi rappresentanti tramite FaceBook. Nel caso di specie, i giudici di merito (Tribunale di Forlì e Corte d’Appello di Bologna) avevano già ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice per aver espresso, via social, disprezzo verso il proprio posto di lavoro e la proprietà aziendale, adottando linguaggio scurrile. La Corte ha osservato che il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro era stato irrimediabilmente leso, in quanto, sotto il profilo soggettivo, la condotta della ricorrente integrava un comportamento caratterizzato da colpa grave e, sotto il profilo oggettivo, la diffusione di un messaggio diffamatorio via FaceBook integrava un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Questa sentenza della Suprema Corte ribadisce l’orientamento giurisprudenziale a favore della legittimità dei licenziamenti intimati per l’improprio utilizzo dei social network. E’ importante però sottolineare che, anche alla luce di alcuni precedenti, non può attribuirsi automaticamente la lesione del vincolo fiduciario alle parole di critica, essendo invece richiesta un’attenta analisi delle circostanze di modo e di “luogo” (anche virtuale) in cui esse sono espresse, per coglierne l’effettiva portata e valutare se un licenziamento possa ritenersi legittimo.

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