Categorie: Insights, Normativa

Tag: Direttiva comunitaria, Whistleblowing


31 Ago 2021

Whistleblowing: in arrivo il decreto che recepisce la Direttiva comunitaria

È in fase di definizione la riforma del c.d. Whistleblowing. Il Decreto Legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1937 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (la “Direttiva”) è quasi pronto e porterà con sé importanti novità rispetto alla disciplina entrata in vigore nel 2012 nel settore pubblico (Legge 6 novembre 2012, n. 190) e alla fine del 2017 in quello privato (Legge 30 novembre 2017, n. 179).

◊◊◊◊

La Legge delega

Il 23 ottobre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva che detta le “norme minime comuni” atte a garantire una protezione efficace degli informatori (c.d. “whistleblowers”) negli ordinamenti degli Stati Membri. Ciò al fine di dare uniformità a normative nazionali assai eterogenee o frammentate nonché di valorizzare siffatto strumento.

Il 23 aprile scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 53/2021 (c.d. legge di delegazione europea) la quale si compone di 29 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee e per l’adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti UE.

Con tale legge il Parlamento ha, tra le altre, delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per il recepimento proprio della Direttiva. All’art. 23 della Legge in esame viene previsto che il Governo nell’esercizio della delega deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. modificare, in conformità alla disciplina della Direttiva, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall’articolo 4, par. 4, della stessa Direttiva;
  2. curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
  3. esercitare l’opzione di cui all’art. 25, par. 1, della Direttiva, che consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla Direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

La disciplina così posta è destinata ad incidere su quella nazionale. L’incidenza della nuova disciplina europea parrebbe riguardare, prima che il contenuto della tutela, la sua estensione. Infatti, nelle materie su cui venga ad applicarsi la Direttiva la tutela del segnalante (c.d. whistleblower) non prevede una differenziazione tra settore pubblico e settore privato, invece presente nella legge n. 179/2017.

Ciò premesso, entriamo nel dettaglio delle principali novità introdotte dalla Direttiva.

Ambito di applicazione personale

Nella Direttiva viene meglio definita la figura della persona segnalante e cioè la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Vengono ricomprese all’interno di tale figura anche (i) i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore di un soggetto del settore pubblico ovvero del settore privato, (ii) gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, nonché (iii) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Le misure protettive potranno estendersi, altresì, ai colleghi o parenti delle persone segnalanti ove sussista, a causa della segnalazione, il rischio di ritorsioni nel contesto lavorativo anche nei loro confronti.

In considerazione di quanto sopra esposto, l’ambito di applicazione personale risulta più esteso rispetto a quello della legge italiana e, pertanto, il novero dei soggetti informatori tutelati dovrebbe essere rivisto alla luce della nuova disciplina europea.

Condizioni per la protezione delle persone segnalanti

A differenza di quanto previsto nella Legge 179/2017, per l’applicazione delle protezioni previste a favore della persona segnalante non sarà necessario che le segnalazioni siano circostanziate su condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Sarà sufficiente che la persona segnalante abbia avuto, al momento della segnalazione, il ragionevole motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere e che la segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per fare emergere una violazione di pubblico interesse rientrante nel campo di applicazione del decreto. I motivi posti alla base della segnalazione effettuata dalla persona segnalante sono, invece, considerati irrilevanti fini della sua protezione.

Canali di comunicazioni delle segnalazioni

La Direttiva impone l’istituzione di canali di segnalazione interna prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterna (ndr segnalazioni alle autorità designate dagli Stati Membri nonché a quelle competenti a livello europeo), “laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussiste il rischio di ritorsione”.

Le aziende con più di 50 dipendenti, indipendentemente dalla natura delle loro attività, nonché tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi quelli di proprietà o sotto il controllo degli stessi, dovranno dotarsi di canali di segnalazione interna. L’esenzione delle piccole e medie imprese da tale obbligo non si applica alle aziende che rientrano nel perimetro della disciplina antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Inoltre, a seguito di un’opportuna valutazione del rischio, è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di esigere che anche società con un numero di dipendenti inferiore istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici.

Con particolare riferimento alle divulgazioni pubbliche di illeciti viene previsto nella Direttiva che la tutela del segnalante si attivi solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • abbia precedentemente segnalato internamente o esternamente l’illecito senza che alla stessa sia stato dato adeguato seguito nei termini previsti; oppure
  • abbia, al momento della segnalazione, fondato motivo di ritenere che:
  • la violazione possa costituire un pericolo imminente o chiaro per il pubblico interesse tutelato o vi sia il rischio di un danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone oppure
  • in caso di segnalazione interna o esterna vi sarebbe stato il rischio di ritorsioni o la segnalazione non avrebbe garantito sufficienti garanzie di efficacia in base alle circostanze del caso di specie.

La divulgazione pubblica (a determinate condizioni) sopra citata non trova riscontro nella legge italiana.

Tutela dei segnalatori

Ai sensi della Direttiva, gli Stati membri debbono provvedere affinché, fatte salve specifiche eccezioni, l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.

Sempre ai sensi della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro la personale segnalante, inclusi, tra le altre, il licenziamento, il mutamento di mansioni, la riduzione dello stipendio o la modifica dell’orario di lavoro e la comminazione di sanzioni disciplinari.

Trattamento dei dati personali

La raccolta e il trattamento dei dati dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, secondo la Direttiva, non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati senza indugio.

Sanzioni

Ai sensi della Direttiva, dovrebbero essere previste sanzioni elevate in capo a coloro che avranno atteggiamenti ostruzionistici nei confronti delle persone segnalanti. E sanzioni dovrebbero essere disposte anche contro le persone che segnalano o divulgano pubblicamente informazioni su violazioni che risultano scientemente false.

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Non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva.

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