Il detenuto non è licenziabile
La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12721 del 2009, stabilisce che il lavoratore detenuto perde lo stipendio ma non può essere allontanato dal posto di lavoro.
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La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12721 del 2009, stabilisce che il lavoratore detenuto perde lo stipendio ma non può essere allontanato dal posto di lavoro.
L’INPS, con il messaggio n. 11930/09, ha emanato le istruzioni operative relative ai benefici connessi all’assunzione di lavoratori disabili.
È stato firmato il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, che ha ripartito le risorse (289 milioni in totale) destinate agli aiuti economici per i dipendenti di aziende che a causa della crisi chiudono l'attività e che finora erano rimaste escluse da interventi di sostegno (in particolare dalla cassa integrazione ordinaria e speciale).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9991/09, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che appartiene ad un reparto diverso da quello oggetto della ristrutturazione aziendale.
Dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 247/07, che ha recepito il protocollo sul Welfare, e del D.L. n. 112/08, un terzo dei contratti collettivi di lavoro rinnovati da giugno 2008 si è impegnato per definire le regole dei nuovi contratti a termine.
Il nuovo accordo economico collettivo del settore del commercio siglato lo scorso 16 febbraio ripropone i tre emolumenti da corrispondere alla cessazione del rapporto di agenzia: indennità di risoluzione, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica.
Con la sentenza n. 9474/09 la Corte di Cassazione ha affermato che lo svolgimento da parte del lavoratore, assente dal servizio per uno stato di malattia, di attività ludico ricreative e di un’ulteriore attività lavorativa costituisce una condotta gravemente inadempiente rispetto all’obbligo di favorire il recupero della propria integrità psicofisica.
L’INPS, con la circolare n. 58/09 emanata ieri, 20 aprile 2009, ha individuato un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.