Legittimità del licenziamento e onere della prova a carico del lavoratore, qualora per la stessa condotta il collega non sia stato licenziato (Modulo24 Contenzioso del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2022, Vittorio De Luca, Marco Giangrande)

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04 Ago 2022

La Corte di Cassazione si pronuncia sul ricorso di un dipendente che aveva impugnato il licenziamento disciplinare per un incidente stradale mentre guidava l’auto aziendale, deducendo una disparità di trattamento con colleghi che, in situazioni simili, non avevano subìto tale sanzione. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte Suprema ha sottolineato che per una valutazione di irragionevole disparità, la possibile considerazione di situazioni analoghe deve trovare presupposto in allegazioni presenti nella causa, consentendo una comparazione

Il fatto affrontato e l’esito dei giudizi di merito

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguarda il caso di un lavoratore che impugnava giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per aver cagionato, mentre era alla guida dell’autovettura aziendale, un incidente stradale danneggiando il ponte situato sulla strada provinciale percorsa.

Precisamente, in tale occasione l’autovettura di servizio guidata dal dipendente, su cui era posizionata la gru retrocabina, andava a sbattere, a causa del mal posizionamento di quest’ultima, contro la trave del ponte situato sulla strada provinciale percorsa.

La società datrice di lavoro valutava la grave inadempienza del dipendente, causativa dell’incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestante la velocità del mezzo, e quindi recedeva dal rapporto di lavoro senza preavviso.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n. 469/2019, rigettava il reclamo proposto dal lavoratore avverso la decisione con cui il Tribunale di Ferrara aveva dichiarato legittimo il licenziamento a lui intimato dalla società datrice di lavoro, a causa dell’incidente occorso.

Nello specifico, per quel che in questa sede rileva, la Corte territoriale riteneva legittimo il licenziamento, attesa la gravità della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, anche valutando proporzionata la sanzione espulsiva.

Il ricorso in cassazione

Il lavoratore impugnava la decisione, ricorrendo per Cassazione, con unico motivo di doglianza, deducendo una disparità di trattamento con altri suoi colleghi che in passato avevano tenute condotte simili senza essere destinatari di una sanzione espulsiva.

A tal riguardo, il ricorrente evidenziava come la Corte territoriale non avesse considerato in alcun modo l’eccezione sollevata con riguardo al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti per inadempienze similari a quelle del ricorrente.

In particolare, il lavoratore richiamava quei principi della Cassazione in virtù dei quali “seppur ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sia irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa” (tra le quali si ricordano Cass. n. 14251/2015; Cass. n. 5546/2010; Cass. n. 10550/2013).

Tuttavia, al fine di comprendere meglio il ragionamento argomentativo e la decisione della Corte di Cassazione di cui si dirà infra, è opportuno richiamare nella sua interezza e completezza il principio di diritto richiamato dal lavoratore ricorrente.

Infatti, secondo Cass. 14251/2015, rileva, in questo senso, il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro.

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