Controlli aziendali e tutela dei dati: quale equilibrio?
Con una recente sentenza del Tribunale di Pisa n. 800 del 13 giugno 2026 si affronta un tema di particolare interesse per le aziende: il delicato equilibrio tra…
Con l’ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore in caso di successiva declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione. La Suprema Corte ha statuito che il diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme versate a tale titolo sorge soltanto a seguito della ricostituzione del rapporto di lavoro e può essere fatto valere in compensazione anche in sede di opposizione all’esecuzione, quale fatto estintivo sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale.
La controversia trae origine dall’opposizione a precetto proposta da una società datrice di lavoro nei confronti di un lavoratore che, all’esito di un giudizio di impugnazione del licenziamento, aveva ottenuto una pronuncia di reintegrazione e la condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità. In sede di esecuzione della sentenza, la società aveva corrisposto al lavoratore un importo inferiore rispetto a quello risultante dal titolo giudiziale, detraendo le somme già versate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Ritenendo illegittima tale detrazione, il lavoratore aveva notificato atto di precetto per il recupero della differenza. La società aveva quindi proposto opposizione, sostenendo di essere titolare di un credito restitutorio derivante dall’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, divenuta incompatibile con la reintegrazione nel posto di lavoro.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto le ragioni della società. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il controcredito relativo all’indennità sostitutiva del preavviso avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento e che, trattandosi di un fatto antecedente alla formazione del titolo giudiziale, non potesse essere dedotto successivamente in sede esecutiva.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, ritenendo fondati i motivi concernenti la natura del credito restitutorio e la sua opponibilità in compensazione.
Gli Ermellini hanno innanzitutto rilevato che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso presuppone, ai sensi dell’art. 2118 c.c., la formale cessazione del rapporto di lavoro e risulta pertanto “da un punto di vista logico-giuridico incompatibile con la reintegrazione del lavoratore che ne comporta la ricostituzione”. La Corte ha quindi ribadito che, una volta accertata l’illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegra, le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso diventano non più dovute e determinano l’insorgenza di un credito restitutorio in favore del datore di lavoro.
La Cassazione ha poi precisato che il diritto del datore di lavoro alla ripetizione delle somme versate “nasce solo ove tale rapporto sia stato giuridicamente ricostituito per effetto della disposta reintegrazione”. Pertanto, il presupposto del credito restitutorio non è rappresentato dall’originario pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, bensì dalla successiva pronuncia giudiziale che dispone la reintegrazione del lavoratore.
Muovendo da tale premessa, la Suprema Corte ha ritenuto errata la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui aveva qualificato il credito restitutorio come fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo. Al contrario, secondo la Cassazione, l’insorgere del credito restitutorio “si configura quale fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto ed in quanto tale opponibile quale fatto (estintivo) successivo”.
Richiamando il proprio consolidato orientamento in materia, la Corte ha inoltre ricordato che la compensazione, in quanto fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta in sede di opposizione all’esecuzione quando il credito opposto sia sorto successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Ne consegue che il datore di lavoro non era tenuto a far valere il proprio credito restitutorio nell’ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento, non essendo tale credito ancora venuto ad esistenza in quel momento.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati.
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