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Tag: Corte di Cassazione, Licenziamento


1 Ott 2025

LO SAI CHE… Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica se non esistono accomodamenti ragionevoli compatibili con l’organizzazione aziendale?

Con l’ordinanza n. 24994 del 11 settembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha chiarito che, sebbene il datore di lavoro abbia l’onere di ricercare attivamente soluzioni per salvaguardare il posto del lavoratore con sopravvenuta inidoneità, tale obbligo non si estende fino a imporre modifiche organizzative irragionevoli o la creazione di posizioni lavorative non utili all’impresa.

Nel caso di specie, una lavoratrice adibita alle mansioni di barista, a seguito di un incidente stradale, era stata giudicata dal medico competente idonea alla mansione con significative limitazioni: “esclusione totale dalla movimentazione manuale di carichi, esclusione da stazione eretta prolungata, non può effettuare servizio in sala, prediligere postazione seduta”. La società datrice di lavoro, gestore di un albergo con bar e ristorante, aveva licenziato la lavoratrice per sopravvenuta inidoneità, sostenendo l’impossibilità di ricollocarla in altre mansioni compatibili.

La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnativa del licenziamento, ritenendo che la lavoratrice non possedesse le competenze per differenti ruoli (cuoca, reception, amministrazione) e che le altre mansioni disponibili fossero incompatibili con le condizioni di salute della stessa, escludendo altresì la possibilità di adottare accomodamenti ragionevoli.

Anche la Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la legittimità del licenziamento. Gli Ermellini hanno, innanzitutto, ribadito il consolidato principio secondo cui, in caso di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, il datore di lavoro deve provare non solo l’impossibilità di adibirlo a mansioni compatibili (c.d. obbligo di repêchage), ma anche l’impossibilità di adottare “accomodamenti organizzativi ragionevoli”, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 216/2003. L’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo grava interamente sul datore di lavoro, che deve dimostrare di aver posto in essere uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata.

La Cassazione ha precisato che la valutazione sulla “ragionevolezza” degli accomodamenti costituisce un accertamento di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva svolto un esame puntuale delle possibili soluzioni: l’adibizione al servizio bar, anche prevedendo pause, avrebbe comunque imposto alla lavoratrice tempi di permanenza in posizione eretta incompatibili con le prescrizioni mediche; l’assegnazione alla cassa, pur astrattamente eseguibile da seduta, avrebbe richiesto lo svolgimento di compiti amministrativi estranei al bagaglio professionale della dipendente, determinando un’alterazione irragionevole dell’assetto organizzativo aziendale. Simili soluzioni, in quanto foriere di un sacrificio sproporzionato per l’impresa, non possono qualificarsi come accomodamenti ragionevoli esigibili.

In conclusione, la pronuncia riafferma che il dovere di solidarietà sociale e di tutela del lavoratore nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica impone al datore di lavoro un ruolo attivo nella ricerca di soluzioni per conservare il posto di lavoro. Tale obbligo, però, non è illimitato. Qualora il datore di lavoro dimostri, come nel caso di specie, che ogni possibile adattamento comporterebbe un onere sproporzionato o un’alterazione irragionevole dell’organizzazione aziendale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è da considerarsi legittimo.

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