Sistemi di videosorveglianza installati in spazi esterni: il TAR annulla il provvedimento di diniego dell’ITL
“Anche spazi esterni, dove occasionalmente o saltuariamente si svolge l’attività lavorativa, vanno considerati “luoghi di lavoro””. Lo ha chiarito il TAR della Toscana accogliendo il ricorso proposto da una società con la quale chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego emesso dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente in riscontro all’istanza della ricorrente per l’istallazione di impianti audiovisivi presso lo stabilimento aziendale.
La vicenda
La vicenda trae origine dalla richiesta presentata da una società all’ITL competente che – come previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) – si rivolgeva alla Pubblica Amministrazione a seguito del mancato raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Nello specifico, la richiesta dell’azienda esponeva che, nonostante la presenza di un impianto di videosorveglianza da tempo installato lungo il perimetro del compendio aziendale, ancora si palesava l’esigenza di installare ulteriori 9 telecamere, da posizionare in una zona periferica dell’impianto industriale, per monitorare il corretto smaltimento dei rifiuti presso le apposite aree di scarico – che vedevano anche la presenza di soggetti esterni all’organigramma aziendale – così da prevenire rischi per la sicurezza dei lavoratori, di incendi e di danni ambientali, oltre che per la tutela del patrimonio aziendale.
Il rigetto dell’Ispettorato si fondava sull’inquadramento delle aree coinvolte come luoghi di lavoro e sulla sproporzione della misura, ritenuta non idonea rispetto ai rischi rappresentati.
La posizione del Tribunale
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso presentato dall’azienda per le seguenti ragioni:
dagli atti emerge che le zone in cui l’azienda vorrebbe installare le 9 videocamere e per le quali chiedeva l’autorizzazione all’Ispettorato sono prevalentemente frequentate da ditte esterne e solo occasionalmente possono essere presenti i dipendenti (al momento del disimpegno di alcune mansioni);
anche spazi esterni, dove occasionalmente o saltuariamente si svolge l’attività lavorativa, vanno considerati “luoghi di lavoro”;
ma tale circostanza non è da sola sufficiente a sostenere il diniego, valendo in proposito il citato orientamento secondo cui il lavoratore non viene controllato direttamente, ma solo investito dal raggio d’azione della telecamera (Cass. Civ. n. 3045/2025 cit.), non essendo stato accertato dall’Ispettorato, per quanto emerge dagli atti di causa, che i luoghi interessati siano abitualmente frequentati dai dipendenti; ma anzi, per quanto emerge dai documenti allegati dalla ricorrente, tali spazi sono prevalentemente utilizzati da ditte esterne e solo occasionalmente da pochi dipendenti;
non risulta che l’Ispettorato abbia ponderato le rappresentate esigenze aziendali, che vanno dal fine di assicurare maggiore sicurezza, anche ambientale, a quello di preservare l’integrità e il decoro del patrimonio aziendale;
non è stato considerato che la riservatezza del dipendente è minore negli spazi di lavoro dove vi sono sovrapposizioni con soggetti esterni all’organigramma aziendale (v. Cass. Civ. n. 3045/2025 cit.) e ha altresì obliterato il più ridotto arco temporale (di 72 ore) di archiviazione dei dati registrabili dalle 9 nuove telecamere, a fronte del più lungo tempo (di 96 ore) di archiviazione delle registrazioni dell’impianto già esistente e autorizzato.
La norma modifica il Decreto Legislativo 81/2008 introducendo il nuovo articolo 3, comma 7-bis, che vincola il rispetto degli obblighi di sicurezza alla consegna — con cadenza almeno…
Con l’ordinanza n. 7982 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che un messaggio inviato all’interno di una chat privata può integrare una…
Correva l’anno 1976 quando l’avvocato del lavoro Vincenzo De Luca decise di avviare il suo studio a Milano. Arrivava da Barletta, e prese in affitto un piccolo studio…
«L’intelligenza artificiale incide significativamente e in modo diretto sull’organizzazione del lavoro e suimodelli di gestione del personale». Martina De Angeli, senior associate De Luca & Partners, non ha…
Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente espresso il proprio parere sulla gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro dopo la…
Con l'ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento orale, statuendo che il lavoratore che impugni la risoluzione…