Categorie: Insights, Prassi


25 Giu 2018

Legittimo il trattamento dati personali mediante GPS ma con prescrizioni

Il Garante per la protezione dei dati, con provvedimento n. 441 del 29 maggio 2018, ha ritenuto lecito, necessario e proporzionato il del trattamento di dati personali effettuato mediante un sistema di localizzazione geografica installato su tablet e smartphone concessi in dotazione ai dipendenti di una società che effettua servizi di vigilanza privata e trasporti valori. Ciò a condizione che la società adotti una serie di misure necessarie tra le quali si annoverano: (a) la configurazione del sistema in modo tale che (i) sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva, (ii) sia consentita la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell’attività lavorativa, e (iii) si possa oscurare la visibilità della posizione geografica, decorso un periodo determinato di inattività dell’operatore sul monitor presente nella centrale operativa; (b) individuazione dei tempi di conservazione dei dati in concreto trattati tenendo conto delle finalità perseguite; (c) la designazione del fornitore del software quale responsabile esterno del trattamento. Inoltre le guardie giurate non dovranno essere direttamente identificate dal sistema e l’accesso in tempo reali ai dati di localizzazione effettuato dal personale autorizzato dalla centrale operativo sarà previsto solo in caso di necessità ed urgenza. In sostanza, perché siano legittimi, i sistemi di localizzazione geografica non devono comportare il tracciamento del personale e, di pertanto, il datore di lavoro non deve utilizzarli per osservare gli spostamenti dei dipendenti.

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