Categorie: Insights · News, Rassegna stampa

Tag: GDPR, Privacy


27 Feb 2024

Garante Privacy: nuove indicazioni sull’utilizzo dei programmi di gestione della posta elettronica aziendale e sulla conservazione dei “metadati”

Con il provvedimento n. 642 del 21 dicembre 2023, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un documento denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” avente lo scopo di fornire, ai datori di lavoro pubblici e privati, indicazioni di indirizzo sull’utilizzo dei programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica aziendale.


Il documento viene adottato a seguito di accertamenti effettuati dal Garante in occasione dei quali è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud o as-a-service, possano raccogliere per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti conservandoli per un esteso arco temporale. Con “metadati” devono intendersi informazioni quali, ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail.

Per assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati nonché la disciplina di settore in materia di controlli a distanza – come noto, disciplinata dall’art. 4, L. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), i datori di lavoro dovranno:

  • verificare che i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il periodo di conservazione degli stessi ad un limite massimo di 7 giorni, estendibili di ulteriori 48 ore in presenza di condizioni specifiche;
  • diversamente, espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, ossia sottoscrivere un accordo sindacale o ottenere una autorizzazione dell’Ispettorato, nazionale o territoriale, del Lavoro. Ciò poiché l’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale dei 7/9 giorni può comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore;
  • in ogni caso, deve essere assicurata la necessaria trasparenza nei confronti dei lavoratori, fornendo preventivamente agli stessi una specifica informativa sul trattamento dei dati personali.

In altre parole, se per rispondere a esigenze organizzative e produttive, di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza del lavoro, la conservazione dei dati non può essere limitata ai periodi indicati dal Garante, i datori di lavoro dovranno sottoscrivere un accordo sindacale o ottenere una autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

In assenza di ciò, si configura un controllo a distanza delle attività del lavoratore che può avere conseguenze anche penali al quale si aggiunge anche la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avente, quale conseguenza, (i) l’illiceità del trattamento dei dati personali, (ii) la violazione del principio di limitazione della conservazione nonché (iii) la violazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita oltreché di responsabilizzazione.


In ogni caso, resta inteso che, nelle more dell’eventuale espletamento delle procedure di garanzia, i metadati non potranno comunque essere utilizzati. ​

Altri insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

17 Apr 2026

Smart working, si fa sul serio: arrivano le sanzioni penali per chi non tutela i lavoratori da remoto (ThePlatform, 17 aprile 2026 – Vittorio De Luca e Martina De Angeli)

La norma modifica il Decreto Legislativo 81/2008 introducendo il nuovo articolo 3, comma 7-bis, che vincola il rispetto degli obblighi di sicurezza alla consegna — con cadenza almeno…

15 Apr 2026

Valido il licenziamento per un messaggio inviato in una chat WhatsApp (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 7982 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che un messaggio inviato all’interno di una chat privata può integrare una…

13 Apr 2026

De Luca & Partners, la boutique compie 50 anni (MAG – Legalcommunity, 13 aprile 2026 – Vincenzo De Luca, Vittorio De Luca e Roberta Padula)

Correva l’anno 1976 quando l’avvocato del lavoro Vincenzo De Luca decise di avviare il suo studio a Milano. Arrivava da Barletta, e prese in affitto un piccolo studio…

13 Apr 2026

Organizzazione e algoritmi: ecco i diritti da rafforzare (L’Economia de Il Corriere della Sera, 13 aprile 2026 – Martina De Angeli)

«L’intelligenza artificiale incide significativamente e in modo diretto sull’organizzazione del lavoro e suimodelli di gestione del personale». Martina De Angeli, senior associate De Luca & Partners, non ha…

8 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: i limiti secondo il Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente espresso il proprio parere sulla gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro dopo la…

8 Apr 2026

Licenziamento orale: onere della prova in capo al lavoratore

Con l'ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento orale, statuendo che il lavoratore che impugni la risoluzione…