Categorie: Insights, Normativa · News, Pubblicazioni

Tag: malattia, periodo di comporto


1 Mar 2023

CCNL Commercio: le regole relative al c.d. periodo di comporto

Con la recente sentenza n. 5288 del 20 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che, con riferimento al CCNL per i dipendenti del settore terziario (di seguito il “CCNL”), il periodo di conservazione del posto pari a 180 giorni, da calcolare in un anno solare decorrente dal primo episodio morboso, deve ritenersi riferito sia al comporto secco sia a quello per sommatoria.

I fatti di causa e il processo

La Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’appello di un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto e, in parziale riforma della sentenza resa nel primo grado di giudizio, dichiarava illegittimo il recesso, condannando la società datrice di lavoro alla reintegrazione in servizio del dipendente e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 Stat. Lav.

La Corte territoriale giungeva alla propria decisione statuendo che “in base al combinato disposto degli articoli 175 e 177 ccnl terziario […] se ad un periodo di malattia, nello stesso anno, segue un’interruzione, comincia a decorrere un nuovo periodo di comporto di 180 giorni”. La Corte d’Appello, dunque, avendo accertato che nel corso dell’anno solare il dipendente non avesse totalizzato 180 giorni consecutivi di malattia, riteneva che non potesse configurarsi il superamento del periodo di comporto posto a fondamento del recesso datoriale.

Avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello, la Società proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso afferenti alla violazione e falsa applicazione dell’art. 175 del CCNL e deducendo che tale norma contemplasse un comporto c.d. “per sommatoria” – che, nel caso di specie, era da ritenersi superato dal dipendente – e non un comporto c.d. “secco” come statuito dalla Corte territoriale.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23155 del 2020, respingeva il ricorso promosso dalla Società, statuendo che “qualora all’infortunio succeda, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, persino ove senza soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere, dal momento dell’insorgenza della malattia, un distinto termine di 180 giorni solo alla cui scadenza può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto”.

La Società, ravvisando un errore di fatto nella pronuncia resa dagli Ermellini, ricorreva per la revocazione della relativa sentenza, rilevando che l’assunto su cui si fondava la pronuncia era erroneo. Gli atti processuali mostravano, infatti, che le assenze, in due distinti periodi, rispettivamente di 109 e 124 giorni, erano dovute esclusivamente a malattia e non anche ad infortunio come indicato dalla Suprema Corte. 

La sentenza resa dalla Corte di Cassazione all’esito del giudizio di revocazione

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso per revocazione promosso dalla Società, ha preliminarmente rilevato come l’interpretazione adottata dai giudici d’appello non fosse rispondente al tenore letterale dell’articolo 175 del CCNL, laddove la norma contrattuale prevede il diritto alla conservazione del posto “per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare”, senza prevedere alcun riferimento al carattere consecutivo ovvero interrotto delle assenze.

La Suprema Corte ha inoltre statuito che la soluzione proposta dalla Corte d’Appello fosse censurabile anche sulla scorta di un’interpretazione sistematica delle norme, non essendo stata valorizzata la differenza, che il CCNL invece pone, tra l’ipotesi di assenze causate da un unico fattore morboso e la diversa ipotesi in cui concorrono diversi fattori causativi dell’assenza (ossia malattia e infortunio) che rendono operanti due autonomi periodi di comporto.

Sulla scorta di quanto sopra, gli ermellini hanno pertanto precisato che non può trovare accoglimento la tesi secondo cui, in caso di interruzione della malattia, cominci a decorrere un nuovo periodo di comporto nello stesso anno.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il termine di 180 giorni, calcolato a ritroso dall’ultimo episodio morboso nell’ambito dell’anno solare di 365 giorni, deve applicarsi anche al comporto per sommatoria e non solo al comporto secco.

Altri insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

22 Lug 2026

Il dipendente non può indirizzare i clienti verso un concorrente prima delle dimissioni (Camera di Commercio Francese in Italia, 22 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 1723 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione italiana ha confermato la responsabilità di un dipendente che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, aveva indirizzato…

20 Lug 2026

Accesso alla Naspi (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

Disciplina Normativa La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito per i…

14 Lug 2026

Intelligenza artificiale e lavoro: i nuovi obblighi per le imprese (Ai4Business, 14 luglio 2026 – Martina De Angeli)

L'intelligenza artificiale è ormai entrata a pieno titolo nei processi aziendali: selezione del personale, valutazione delle performance, organizzazione del lavoro, formazione e gestione documentale sono solo alcuni degli…

13 Lug 2026

Prudenza senza immobilismo (Business People, 13 luglio 2026 – Vittorio De Luca)

Su Business People, il nostro managing partner Vittorio De Luca racconta un tessuto produttivo prudente, ma tutt'altro che immobile: un sistema che sta ripensando processi, competenze e modelli…

8 Lug 2026

Trasparenza salariale: a un mese dall’entrata in vigore, sono due gli orientamenti sul mercato (The Platform, 8 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Claudia Cerbone e Martina De Angeli)

Dal 7 giugno si devono applicare le regole Ue dirette a rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per…

2 Lug 2026

Lo sai che… dal 7 giugno 2026 è pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 96/2026?

Dal 7 giugno 2026 è pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 96/2026, che introduce anche nell’ordinamento italiano un sistema strutturato di trasparenza retributiva con l’obiettivo di rafforzare…