Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: appalto, sistema automatizzato, sistema di controllo


4 Nov 2019

E’ illecito l’appalto in cui la committente effettua un sistema di controllo sull’attività lavorativa con strumenti automatizzati

Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 550 del 16 luglio 2019, ha affrontato il tema della subordinazione imperniata sul concetto di eterodirezione del lavoro alla luce dell’evoluzione tecnologica delineando i criteri di individuazione del datore di lavoro effettivo.

I fatti di causa

Il caso di specie trae origine dal ricorso presentato da quattro dipendenti di una Società Cooperativa appaltatrice della gestione dei servizi di logistica di un magazzino, i quali avevano rivendicato l’accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro direttamente con la società committente. Le mansioni dei ricorrenti erano quelle di “picker”, ossia addetti al prelievo e movimentazione della merce, in relazioni alle quali erano stati inquadrati al primo livello del CCNL Multiservizi.

La richiesta dei dipendenti si fondava sull’assunto per cui (i) tutti i mezzi strumentali e necessari allo svolgimento dell’appalto fossero di proprietà della committente e (ii) le direttive di lavoro fossero impartite direttamente da quest’ultima sia attraverso un terminale mobile di cui i lavoratori disponevano, sia, a voce, tramite un collegamento mediante cuffie e microfono. Tale sistema di controllo permetteva alla società committente di conoscere in tempo reale le operazioni svolte dal singolo e la durata di ciascuna di esse.

I 4 lavoratori eccepivano, altresì, che il lavoro era controllato dal direttore della logistica della società committente e da un suo collaboratore, che richiamavano i lavoratori che non compivano il numero minimo di operazioni orarie richieste.

I lavoratori in questioni rivendicavano l’applicazione del CCNL del terziario, applicato dalla società committente, con inquadramento al 5° livello ovvero l’applicazione del CCNL Multiservizi dell’appaltatrice con inquadramento al 3° livello.

Gli stessi chiedevano, quindi, che, in via principale, venisse accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro direttamente con la committente, con sua condanna al pagamento delle differenze retributive dovute ed, in subordine, che le società convenute venissero condannate alla corresponsione delle differenze retributive in relazione all’inquadramento nel 3 livello del CCNL Multiservizi.

La decisione del Tribunale di Padova

A parere del Tribunale giudicante, il fatto che la società committente fosse nella condizione di trattare i dati dei lavoratori di imprese terze attraverso degli strumenti potenzialmente idonei al controllo a distanza dei lavoratori, costituisce argomento per ritenere che abbia esercitato i poteri del datore di lavoro.

La committente, infatti, esercitava un controllo specifico e puntuale sui responsabili della cooperativa. Questo controllo non si limitava alla predisposizione di direttive generali sull’esecuzione dell’appalto ma prevedeva l’indizione di due riunioni al giorno alla presenza dei lavoratori nonché del responsabile del magazzino. Inoltre, il Giudice ha sottolineato come fosse sospetta la coincidenza temporale tra i richiami che i titolari della cooperativa rivolgevano ai dipendenti e i colloqui che gli stessi intrattenevano con il preposto della committente.

L’organizzazione del lavoro dei “picker”, inoltre, era in tutto automatizzata ed il software attraverso il quale si realizzava tale automazione, era nell’esclusiva disponibilità della committente. Il software registrava le singole operazioni dei lavoratori, associando un codice al nominativo che riconosceva vocalmente.

In buona sostanza, il Tribunale ha ritenuto che il governo complessivo dell’attività aziendale e la direzione del lavoro dei singoli addetti potesse essere intesa come una relazione informatizzata con la committente, lasciando alla cooperativa una funzione residuale di controllo e di intervento para disciplinare, più o meno sollecitato.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Padova ha accolto la domanda dei lavoratori, considerandoli dipendenti della committente, condannando quest’ultima (i) al loro inquadramento al 5° livello del CCNL del Terziario, (ii) alla corresponsione a ciascuno dei essi delle relative differenze retributive nonché (iii) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla base di tale rapporto.

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