Il
Tribunale di Padova, con la sentenza n. 550 del 16 luglio 2019, ha affrontato
il tema della subordinazione imperniata sul concetto di eterodirezione del
lavoro alla luce dell’evoluzione tecnologica delineando i criteri di
individuazione del datore di lavoro effettivo.
I fatti di causa
Il
caso di specie trae origine dal ricorso presentato da quattro dipendenti di una
Società Cooperativa appaltatrice della gestione dei servizi di logistica di un
magazzino, i quali avevano rivendicato l’accertamento dello svolgimento del
rapporto di lavoro direttamente con la società committente. Le mansioni dei
ricorrenti erano quelle di “picker”,
ossia addetti al prelievo e movimentazione della merce, in relazioni alle quali
erano stati inquadrati al primo livello del CCNL Multiservizi.
La
richiesta dei dipendenti si fondava sull’assunto per cui (i) tutti i mezzi
strumentali e necessari allo svolgimento dell’appalto fossero di proprietà
della committente e (ii) le direttive di lavoro fossero impartite direttamente
da quest’ultima sia attraverso un terminale mobile di cui i lavoratori
disponevano, sia, a voce, tramite un collegamento mediante cuffie e microfono.
Tale sistema di controllo permetteva alla società committente di conoscere in
tempo reale le operazioni svolte dal singolo e la durata di ciascuna di esse.
I
4 lavoratori eccepivano, altresì, che il lavoro era controllato dal direttore
della logistica della società committente e da un suo collaboratore, che
richiamavano i lavoratori che non compivano il numero minimo di operazioni
orarie richieste.
I
lavoratori in questioni rivendicavano l’applicazione del CCNL del terziario,
applicato dalla società committente, con inquadramento al 5° livello ovvero
l’applicazione del CCNL Multiservizi dell’appaltatrice con inquadramento al 3°
livello.
Gli
stessi chiedevano, quindi, che, in via principale, venisse accertato lo svolgimento
di un rapporto di lavoro direttamente con la committente, con sua condanna al
pagamento delle differenze retributive dovute ed, in subordine, che le società
convenute venissero condannate alla corresponsione delle differenze retributive
in relazione all’inquadramento nel 3 livello del CCNL Multiservizi.
La decisione del Tribunale di
Padova
A
parere del Tribunale giudicante, il fatto che la società committente fosse
nella condizione di trattare i dati dei
lavoratori di imprese terze attraverso degli strumenti potenzialmente idonei al
controllo a distanza dei lavoratori, costituisce argomento per ritenere che
abbia esercitato i poteri del datore di lavoro.
La
committente, infatti, esercitava un controllo specifico e puntuale sui
responsabili della cooperativa. Questo controllo non si limitava alla
predisposizione di direttive generali sull’esecuzione dell’appalto ma prevedeva
l’indizione di due riunioni al giorno alla presenza dei lavoratori nonché del
responsabile del magazzino. Inoltre, il Giudice ha sottolineato come fosse
sospetta la coincidenza temporale tra i richiami che i titolari della
cooperativa rivolgevano ai dipendenti e i colloqui che gli stessi
intrattenevano con il preposto della committente.
L’organizzazione
del lavoro dei “picker”, inoltre, era
in tutto automatizzata ed il software attraverso il quale si realizzava tale
automazione, era nell’esclusiva disponibilità della committente. Il software
registrava le singole operazioni dei lavoratori, associando un codice al
nominativo che riconosceva vocalmente.
In
buona sostanza, il Tribunale ha ritenuto che il governo complessivo
dell’attività aziendale e la direzione del lavoro dei singoli addetti potesse
essere intesa come una relazione informatizzata con la committente, lasciando
alla cooperativa una funzione residuale di controllo e di intervento para
disciplinare, più o meno sollecitato.
Alla
luce di quanto sopra, il Tribunale di Padova ha accolto la domanda dei
lavoratori, considerandoli dipendenti della committente, condannando quest’ultima
(i) al loro inquadramento al 5° livello del CCNL del Terziario, (ii) alla
corresponsione a ciascuno dei essi delle relative differenze retributive nonché
(iii) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla
base di tale rapporto.