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Cassazione: il lavoratore può rifiutare di prestare la propria prestazione di lavoro se il provvedimento di trasferimento non è motivato (Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2012, pag. 30)

27 Lug 2012
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4709/2012, ha statuito che il lavoratore può rifiutare di prestare la propria prestazione di lavoro se il provvedimento di trasferimento non è adeguatamente motivato. Nel caso di specie, il trasferimento aveva comportato un radicale mutamento della posizione lavorativa del dipendente senza un’adeguata giustificazione a norma dell’art. 2103 cod. civ., determinando così la nullità del trasferimento stesso nonché un inadempimento parziale del contratto di lavoro.

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