Categorie: Insights, Normativa


23 Nov 2014

GARANTE DELLA PRIVACY E GIURISPRUDENZA: IL DATORE PUÒ USARE I DATI DEI DIPENDENTI PUBBLICATI ONLINE (IL SOLE 24 ORE, 24 NOVEMBRE 2014, PAG. 39)

Il datore di lavoro può utilizzare i dati che riguardano i suoi dipendenti reperiti sui social network, anche grazie agli “amici degli amici” o ai contatti in comune. A stabilirlo sono stati il Garante della privacy e i giudici. Recentemente, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 1° agosto u.s., ha statuito che è legittimo licenziare il dipendente che ha postato su Facebook fotografie scattate durante l’orario di lavoro, accompagnate da post offensivi nei confronti dell’azienda. L’utilizzo improprio dei social network può essere in grado da solo di ledere il vincolo fiduciario con l’azienda e, quindi, di legittimare il licenziamento. La privacy è violata solo se si compie una diffusione indebita, cioè per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, e si commette così il reato di trattamento illecito dei dati personali (art. 167 del D.lgs. n. 196/2003). Dal momento in cui si pubblicano informazioni e foto sul proprio profilo Facebook si accetta il rischio che possano essere portate a conoscenza di terze persone non rientranti nell’ambito delle “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende utilizzabili anche in sede giudiziaria. Da ultimo, la sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16712/2014, ha chiarito che non è necessario, poi, che il lavoratore citi espressamente il nome dell’azienda o del datore di lavoro, ciò che conta è che quest’ultimo sia riconoscibile anche solo alla cerchia degli amici dell’utente.
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