Categorie: Insights, Normativa


6 Mar 2015

JOBS ACT: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I DUE DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA (IL SOLE 24 ORE, 7 MARZO 2015, PAG. 2)

I primi due decreti legislativi attuativi del Jobs Act, quello sul contratto a tutele crescenti e quello di riordino degli ammortizzatori sociali, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo u.s., con entrata in vigore dal 7 marzo 2015. Per quanto riguarda il contratto a tutele crescenti, disciplinato dal D. Lgs. 23/2015, tra le principali novità, ricordiamo: (i) l’introduzione di un regime risarcitorio, in ipotesi di licenziamenti illegittimi, commisurato all’anzianità lavorativa. In particolare, per i nuovi assunti, la reintegrazione piena nel posto di lavoro rimarrà solo per le ipotesi di licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale. La declaratoria di illegittimità del licenziamento economico, invece, darà luogo al pagamento di un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità. La stessa regola varrà per i licenziamenti collettivi  e per i licenziamenti disciplinari, a meno che non venga dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. In questa fattispecie, il datore di lavoro sarà condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un risarcimento fino a 12 mensilità. Su questo ultimo punto, la relazione illustrativa del D. Lgs. ha chiarito che, in caso di contenzioso, spetterà sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, ma l’onere probatorio circa l’insussistenza del fatto materiale spetterà al lavoratore stesso in quanto punta ad ottenere una tutela maggiore (il reintegro) rispetto alla tutela indennitaria che rappresenterà la regola generale; (ii) l’introduzione di una nuova tipologia di conciliazione con somme predeterminate, da un minimo di 2 a un massimo di n. 18 mensilità, e vincolate al parametro dell’anzianità di servizio. Questo tipo di conciliazione è incentivato dall’esenzione fiscale e contributiva. Sul punto, la relazione illustrativa ha chiarito che il datore di lavoro potrà offrire eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, ma che tali somme saranno soggette al regime fiscale ordinario; (iii) l’estensione della nuova normativa anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, con indennizzi dimezzati e fermi al limite delle 6 mensilità. Per quanto riguarda il decreto sugli ammortizzatori sociali, disciplinato dal D. Lgs. 22/2015, la principale novità riguarda la Naspi, che prenderà il via dal 1° maggio. Tale ammortizzatore avrà una durata massima di 24 mensilità (18 dal 2017), con un importo massimo di 1.300 euro erogato a condizione che il disoccupato ricerchi attivamente un’occupazione. Per accedervi il disoccupato dovrà avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti. Esaurita la Naspi, chi sarà ancora senza occupazione potrà beneficiare dell’assegno di disoccupazione Asdi  fino ad un massimo di 6 mesi.

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