Il 13 gennaio 2020, in
occasione del Forum dei commercialisti ed esperti contabili tenutosi a Milano,
l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi strettamente connessi alla
concreta applicazione del Decreto Fiscale.
Innanzitutto, è stato
affermato che rientrano tra i
soggetti destinatari della nuova normativa anche le agenzie di lavoro così come disciplinate dal capo I del titolo
II d.lgs. 276/2003.
E’ stato, altresì, osservato
che l’importo di 200.000 Euro è da intendersi in riferimento all’importo annuo
affidato ad una singola impresa. Nell’ipotesi in cui uno stesso committente
abbia affidato diverse opere, si deve procedere a sommare la totalità delle
opere e dei servizi da lui affidati. Se, su base annua, il risultato porta ad
un superamento della soglia in esame, dovrà essere richiesta alle imprese
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali sulle
retribuzioni dei dipendenti direttamente impiegati.
In sostanza, la disciplina
descritta, si applica indistintamente a
tutte le opere affidate dallo stesso committente.
Il comma 5 dell’art. 4 del
Decreto Fiscale prevede un sistema di esenzione dagli obblighi di comunicazione
in presenza di determinate condizioni. Dette condizioni, a parere dell’Agenzia
delle Entrate, devono sussistere
congiuntamente.
Per verificare l’adempimento
dell’effettuazione di versamenti nel periodo d’imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, si deve tener conto
dei versamenti effettuati di importo superiore al 10% rispetto all’ammontare
dei ricavi o dei compensi così come risultano dalle dichiarazioni.
L’Agenzia dell’Entrate ha,
altresì, osservato che i versamenti da considerare nel conto fiscale, qualora
un’impresa si trovi in una condizione di perdita fiscale per la quale (secondo
la legge) non è tenuta al versamento dell’imposta, non riguardano soltanto le
imposte sui redditi ma anche l’IVA.
Infine, l’Agenzia delle
Entrate sostiene che per permettere al committente di verificare l’avvenuto
versamento delle ritenute da parte dell’impresa
appaltatrice/subappaltatrice/affidatarie, le
copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute
fiscali riferibili ad un singolo
lavoratore, possono essere cumulative. Al fine di effettuare i controlli
imposti, infatti, è sufficiente verificare l’esistenza di una correlazione tra
le deleghe di pagamento, che quindi possono riguardare tutti i lavoratori
impiegati presso lo stesso committente, e l’elenco dei nominativi di tutti i
lavoratori trasmessogli dall’appaltatrice o dalla subappaltatrice.
Quanto sopra è successivo
alla risoluzione 108/2019 con cui sempre l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito
che:
- la
quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente deve essere
effettuata sulla base di parametri oggettivi (ad es. il numero delle ore
impiegate nell’esecuzione della specifica commessa) e
- la
previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a
decorrere dal mese di gennaio 2020, anche con riguardo a contratti di
appalti/subappalto/affidatario stipulati prima del 1° gennaio 2020.