Categorie: Insights, Prassi

Tag: Brexit, distacco transnazionale


21 Mag 2021

Brexit: disposizioni in deroga per lavoratori distaccati

L’INPS, con la circolare n. 71 del 27 aprile 2021, ha recepito l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (TCA).

L’accordo definisce, per il periodo dal 1° gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi aderenti e regolamenta determinati settori, tra cui quello della assicurazione sociale.

In attesa che l’accordo venga esaminato dal Parlamento europeo, i Paesi aderenti hanno convenuto di applicarlo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al successivo 30 aprile (inizialmente 28 febbraio 2021). Con specifico riferimento al settore della sicurezza sociale, le norme di coordinamento sono contenute nell’apposito Protocollo che costituisce parte integrante del TCA ed è valido per 15 anni dall’entrata in vigore del TCA stesso.

Il Protocollo riconosce la possibilità di derogare alle disposizioni generali in materia di determinazione della legislazione applicabile, ammettendo la fattispecie del distacco.

In particolare, il Protocollo prevede che il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato nel quale svolge abitualmente la propria attività a condizione che:

  1. la durata di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi e tale persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato;
  2. la persona che esercita abitualmente un’attività autonoma in uno Stato e che si rechi a svolgere un’attività affine in un altro Stato rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché la durata prevedibile di tale attività non superi 24 mesi.

L’accordo non prevede la possibilità di aumentare tale periodo, salva la possibilità di accordi bilaterali.

Queste regole trovano, però, applicazione solo per gli Stati membri, come l’Italia, che hanno comunicato all’Unione la propria intenzione di derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A).

Secondo l’INPS, i periodi di distacco autorizzati prima dell’entrata in vigore del TCA devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004. Pertanto, la durata complessiva del distacco ininterrotto non potrà superare il limite dei 24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021, fatta salva la possibilità di estendere la durata del distacco mediante la stipula di un accordo in deroga ai sensi dell’art. 16 del medesimo regolamento (CE).

Eventuali proroghe di distacco autorizzate ai sensi del predetto art. 16 anteriormente al 1° gennaio 2021 – e in corso di esecuzione alla predetta data – saranno valide fino alla naturale scadenza. Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino alla naturale scadenza. 

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

3 Ago 2026

Trasparenza salariale, in arrivo le prime richieste dai dipendenti (Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2026 – Vittorio De Luca)

A due mesi dal decreto. Dall’entrata in vigore del Dlgs 96/2026, il 7 giugno, secondo una survey flash condotta da Gidp, l’8% dei direttori delle risorse umane ha…

30 Lug 2026

Controlli aziendali e tutela dei dati: quale equilibrio?

Con una recente sentenza del Tribunale di Pisa n. 800 del 13 giugno 2026 si affronta un tema di particolare interesse per le aziende: il delicato equilibrio tra…

30 Lug 2026

Licenziamento illegittimo e reintegra: il lavoratore deve restituire l’indennità di preavviso 

Con l’ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore in caso…

30 Lug 2026

Lo sai che… l’incapacità naturale del lavoratore non impedisce la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, hanno affermato che lo stato di incapacità naturale del lavoratore destinatario della…

22 Lug 2026

Il dipendente non può indirizzare i clienti verso un concorrente prima delle dimissioni (Camera di Commercio Francese in Italia, 22 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 1723 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione italiana ha confermato la responsabilità di un dipendente che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, aveva indirizzato…

20 Lug 2026

Accesso alla Naspi (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

Disciplina Normativa La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito per i…