Categorie: Insights, Giurisprudenza · News, Pubblicazioni

Tag: Contenzioso del lavoro, Corte di Cassazione, Licenziamento


30 Gen 2024

Cassazione: ammissibile un secondo licenziamento anche in pendenza di un giudizio sul primo

Con la recentissima sentenza n. 2274 del 23 gennaio 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che è legittima l’intimazione da parte del datore di lavoro di un secondo licenziamento in pendenza di un giudizio avente ad oggetto un precedente recesso fondato su motivi diversi, sebbene la seconda sanzione espulsiva sia destinata a non produrre effetti ove il primo licenziamento venga dichiarato legittimo con sentenza passata in giudicato.

Il caso di specie

Un dipendente, in pendenza di un giudizio inerente ad un primo licenziamento, impugnava giudizialmente il secondo licenziamento disciplinare irrogatogli dal datore di lavoro.

Il giudizio afferente tale secondo licenziamento veniva definito nell’ambito della c.d. fase sommaria del Rito Fornero con l’annullamento del licenziamento in quanto solo uno dei fatti addebitati era stato provato.

L’ordinanza della fase sommaria veniva opposta sia dal dipendente sia dal datore di lavoro.

I due giudizi della fase di opposizione non venivano riuniti e si concludevano con due separate sentenze, dichiarative entrambe dell’inefficacia sopravvenuta del secondo licenziamento: ciò in quanto, nelle more di tale giudizio, vi era stato, in primo grado, l’accertamento giudiziale della legittimità del primo licenziamento e, successivamente, la Corte d’Appello, sempre con riferimento al primo licenziamento, aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal lavoratore.

Le due sentenze emesse nell’ambito della fase di opposizione afferente al secondo licenziamento venivano appellate sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore.

La Corte d’Appello – a seguito dell’intricata vicenda processuale sopra riassunta – dichiarava inefficace il secondo licenziamento e ciò a fronte di una sentenza, seppur non definitiva, che aveva affermato la legittimità del primo.

Avverso tale pronuncia resa dalla Corte d’Appello ricorreva in cassazione il datore di lavoro.

Il ricorso in Cassazione e la decisione assunta dalla Corte

Nelle more del procedimento in cassazione afferente al secondo licenziamento, la Suprema Corte si pronunciava altresì in merito al primo recesso, confermando la legittimità dello stesso.

Con la pronuncia in commento, gli Ermellini hanno quindi rilevato, preliminarmente, la perdita di interesse da parte del datore di lavoro ad insistere per l’annullamento della pronuncia dichiarativa dell’inefficacia del secondo licenziamento, perché tale inefficacia era da ritenersi ora conclamata per il maturare del menzionato giudicato.

Solo al fine di pronunciarsi in merito alle spese processuali, la Suprema Corte accoglieva il ricorso promosso dal datore di lavoro sulla scorta dei seguenti motivi.

In primo luogo, la Corte ha statuito che, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al dipendente il licenziamento, possa legittimamente intimargli un secondo recesso, fondato su una diversa causa o motivo, essendo quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.

Secondo i Giudici di Legittimità, entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente con sentenza passata in giudicato.

Da ciò consegue che la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimità o meno del secondo licenziamento e ciò in quanto il giudizio relativo al primo licenziamento non si era – all’epoca – ancora concluso con una sentenza passata in giudicato.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso promosso dal datore di lavoro, ha conseguentemente condannato il dipendente al pagamento delle spese legali del procedimento.

Altri insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

8 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: i limiti secondo il Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente espresso il proprio parere sulla gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro dopo la…

8 Apr 2026

Licenziamento orale: onere della prova in capo al lavoratore

Con l'ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento orale, statuendo che il lavoratore che impugni la risoluzione…

8 Apr 2026

Lo sai che… l’incompatibilità tra colleghi può giustificare il trasferimento del dipendente?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, ha affermato che il trasferimento del lavoratore può essere legittimamente disposto anche in presenza…

7 Apr 2026

Il confine tra riposo e inattività nella gestione dell’orario di lavoro (AIDP – HR Online, 7 aprile 2026 – Vittorio De Luca, Alesia Hima)

Nel linguaggio organizzativo delle aziende si parla spesso di “pause”, “attese” o “tempi morti”. Nella pratica operativa questi termini vengono utilizzati quasi come sinonimi. Dal punto di vista…

17 Mar 2026

Parità salariale, via libera al decreto su parità e trasparenza retributiva (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone e Martina De Angeli, professioniste dello studio De Luca & Partners, firmano il presente articolo dedicato allo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 5 febbraio…

16 Mar 2026

Illegittimità dello staff leasing per violazione del principio di temporaneità (Top 24 Lavoro, 27 febbraio 2026 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

Con la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Milano è intervenuto sul tema della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). In…