La Direzione Centrale di Vigilanza, Affari Legali e
Contenzioso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la nota n.
9728 del 12 Novembre 2019, ha autorizzato l’installazione di un applicativo
sugli smartphone assegnati ai c.d. Drivers,
il quale permette la loro geolocalizzazione durante l’attività di consegna
delle merci. Ciò, nel limite in cui presso le società interessate non siano
costituite RSA o RSU o, se costituite, il tentativo di accordo abbia avuto
esito negativo
I
fatti
Il parere favorevole dell’INL è giunto a seguito
della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune imprese, esercenti servizi
di trasporto e consegna per una società, di poter installare sullo smartphone
assegnato ai lavoratori addetti alle consegne un apposito applicativo per la gestione degli ordini sviluppato dalla stessa società committente ma di
loro esclusiva proprietà e disponibilità.
Il
parere dell’INL
Secondo l’INL l’istallazione di tale applicativo sugli smartphone
dei Driver non viola l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Innanzitutto, secondo l’INL, sussistono le specifiche
“esigenze
organizzative e produttive” richieste dalla norma statutaria, poiché
l’applicativo:
- consente ai
Drivers di visualizzare l’elenco delle consegne da effettuare nell’arco della
giornata lavorativa ai clienti della società committente;
- consente al
datore di lavoro dei Drivers e alla società committente di conoscere in tempo
reale la correttezza e tempestività delle consegne;
- monitora in
tempo reale le consegne/resi rimanenti durante la giornata;
- acquisisce una
reale ed evidente prova in caso di controversia con il cliente.
Sempre secondo l’INL, l’applicativo risulta funzionale
anche all’esigenza di “sicurezza sul lavoro”, perché:
- agevola il
reperimento del corriere in caso di emergenza e
- i Drivers
possono comunicare con il proprio datore di lavoro eventuali anomalie del
veicolo e/o chiedere soccorso in caso di incidenti o malori.
Inoltre, l’INL ha evidenziato come il dispositivo non
consente la geolocalizzazione continua del lavoratore. Esso, infatti, si attiva
esclusivamente al momento della consegna della merce e, ancora, nel caso di
richiesta di aiuto da parte dello stesso lavoratore, per poi richiudersi
immediatamente dopo.
Nel dare il suo nullaosta, l’INL ha dettato alcune
condizioni, tra le quali si citano le seguenti:
- l’azienda dovrà fornire, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori, un’apposita informativa
scritta ai Drivers in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione
dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
- l’installazione
e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la
protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- l’accesso ai dati
raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate,
da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite
funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa
motivazione; i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;
- la
conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.