Categorie: Insights, Pubblicazioni


26 Dic 2016

È insindacabile la scelta imprenditoriale, ma il Giudice può verificare le ragioni del licenziamento (Il Quotidiano del Lavoro – 27 dicembre 2016 – Alberto De Luca, Claudia Cerbone)

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 24803 del 2016, torna ad affrontare la spinosa questione della possibilità, da parte dei giudici, di controllare l’effettiva esistenza delle ragioni attinenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro o il regolare funzionamento di essa, poste a base del licenziamento impugnato.

La vicenda al vaglio dei giudici di legittimità ha interessato in modo particolare la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la quale ha pubblicato sul proprio sito, in data 19 dicembre 2016, un approfondimento della pronuncia della Corte, ripercorrendone i passaggi principali.
Nel caso di specie un lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in considerazione sia della sfavorevole situazione del servizio sanitario con conseguente chiusura del reparto di fisiokinesiterapia presso il quale era impiegato, sia per la drastica riduzione dei ricavi aziendali, circostanze comportanti la necessità di interventi riorganizzativi per una più economica gestione dell’impresa.
Nello specifico, entrambi i giudici di merito aditi in sede di impugnazione avevano ritenuto il licenziamento illegittimo, evidenziando come le prove fornite dal datore a sostegno del provvedimento espulsivo fossero in realtà insufficienti, dal momento che la chiusura del reparto di fisiokinesiterapia a seguito di sospensione delle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale era stato in realtà un provvedimento temporaneo e contingente, essendo risultato poi di fatto revocato. Inoltre, il datore di lavoro non aveva fornito adeguata prova delle difficoltà economiche dedotte dal datore di lavoro, non essendo neppure emerso che il budget dell’anno fosse effettivamente inferiore a quello degli anni precedenti.
Avverso la sentenza, la Società proponeva ricorso per Cassazione, adducendo che la stessa avesse un effettivo interesse alla ristrutturazione del reparto cui operava il lavoratore licenziato e che comunque «non era lecito per i Giudici sindacare nel merito delle scelte organizzative dell’imprenditore».
La Corte di cassazione – confermando le pronunce dei giudici di merito – ha ritenuto illegittimo il licenziamento, facendo leva sulla genericità delle dichiarazioni rese dai testi in ordine alla stabile e non temporanea soppressione del reparto, nonché sulla non comprovata situazione di crisi economica da parte del datore di lavoro, fatto che rendeva pretestuosa la ragione posta a motivo del recesso.
I giudici di legittimità, richiamando un orientamento costante della giurisprudenza (da ultimo la decisione della Cassazione n. 13678/2015), hanno in particolare affermato che le ragioni poste alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono essere provate e provabili, sicché compete al Giudice verificare che il motivo addotto dal datore di lavoro per giustificare il recesso sia effettivo.
Tale accertamento, osserva la Corte, non deve estendersi al sindacato da parte del Giudice quanto ai profili della congruità ed opportunità delle ragioni inerenti all’attività produttiva, in quanto scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, ma non preclude la verifica della concreta esistenza delle ragioni addotte per legittimate il recesso datoriale.
Come peraltro correttamente evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la Cassazione, con la pronuncia in commento, ha dato conferma ai principi per cui il licenziamento per motivo oggettivo deve fondarsi su ragioni concrete, coerenti con il provvedimento di recesso, e che comunque siano suscettibili di adeguata prova da parte datoriale, dovendo i giudici solo accertarne l’effettività.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

12 Ott 2026

“AI tools, remote work and confidential data: employer liability in a borderless environment” – Conferenza IBA 2026

In occasione della IBA Annual Conference 2026 di Copenhagen, il nostro Managing Partner Vittorio De Luca ha moderato, insieme ad Anne Morel (BSP, Lussemburgo), una sessione dedicata a…

1 Ott 2026

E-mail aziendale e controlli difensivi: quando GDPR e diritto del lavoro non coincidono 

La vicenda Piaggio mostra con particolare evidenza come, a fronte dei medesimi fatti, possano convivere valutazioni profondamente diverse a seconda della prospettiva adottata. Il Tribunale di Pisa, con…

1 Ott 2026

NASpI e reintegra: l’opzione del lavoratore fa perdere l’indennità 

Massima  La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi…

1 Ott 2026

Lo sai che… una testimonianza resa in giudizio può avere rilevanza disciplinare e, nei casi più gravi, giustificare il licenziamento? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di…

29 Set 2026

Shadow AI in azienda: come governare rischi, dati e sicurezza (Agenda digitale, 29 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Martina De Angeli)

La diffusione di strumenti di intelligenza artificiale utilizzati senza autorizzazione aziendale espone le imprese a rischi che riguardano dati personali, informazioni riservate, know-how e cybersecurity. Per governare la…

24 Set 2026

Il concetto di “territorio” nell’ambito del patto di non concorrenza (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Alessandro Ferrari)

Le problematiche interpretative alla luce della più recente giurisprudenza in materia di nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale Con ordinanza del 2 aprile…