Il 6 settembre 2019, l’European Data Protection Board (“EDPB”) ha terminato i lavori di consultazione pubblica ai quali è stato sottoposto il documento contenente il draft delle prossime Linee Guida n. 3/2019 riguardanti la videosorveglianza (“Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices”).
Le immagini e le tracce
audio che vengono trattate attraverso l’utilizzo dei sistemi di
videosorveglianza, rientrano nella definizione di “dati personali” in quanto
permettono l’identificazione, diretta o indiretta, di una persona fisica. I
trattamenti effettuati riguardo a tali informazioni, pertanto, devono essere
pienamente conformi al Regolamento EU 2016/679 – GDPR – in materia di
protezione dei dati personali e (nel rispetto della normativa italiana) e al
D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante norme di
adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento stesso.
Lo scopo che il Comitato
Europeo vuole raggiungere con l’emanazione di queste nuove Linee Guida, è
quello di garantire un’applicazione uniforme della normativa in materia di
videosorveglianza all’interno di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.
Ciò premesso, occorre innanzitutto precisare come siano di fondamentale importanza le precisazioni riportate nel draft riguardanti la base giuridica sulla quale si fonda l’installazione dell’impianto.
In linea teorica, è possibile che ricorrano tutte le condizioni di liceità previste dall’articolo 6, par. 1), del GDPR anche se, quelle più applicate nella prassi, sono il legittimo interesse che il Titolare del trattamento necessita di perseguire (art. 6, par. 1), lett. f), GDPR) ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1), lett. e), GDPR).
Il Comitato Europeo chiarisce come il Titolare del trattamento, dovrà specificare dettagliatamente sia la base giuridica sulla quale si fondano i trattamenti posti in essere, sia il dettaglio delle finalità perseguite. Un sistema basato sulla “sicurezza” nella sua nozione più semplice e generica, infatti, non rappresenta più una finalità sufficientemente dettagliata.
Un’altra
importante precisazione riguarda le riprese basate sul legittimo interesse. Il
trattamento è considerato lecito solamente se tale base giuridica rimane sempre reale, attuale e dimostrabile.
L’Autorità Garante italiana,
in diverse occasioni, ha raccomandato ai Titolari del trattamento di utilizzare
lo strumento della videosorveglianza in maniera proporzionata e non eccedente e
tale approccio è possibile ritrovarlo nel draft
delle prossime Linee Guida. Prima di procedere con l’installazione di tali impianti,
infatti, il Titolare del trattamento dovrà utilizzare altri strumenti (quali,
ad esempio, il supporto da parte di apposito personale addetto alla sicurezza, la
dotazione di cancelli telecomandati o di adeguata illuminazione) e dimostrare l’effettiva necessità
dell’adozione di un sistema di videosorveglianza. Ciò, prestando
particolare attenzione a limitare e definire, sia temporalmente sia
geograficamente, le riprese in modo da rispettare costantemente il principio di
minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, punto 1, lettera c) del
GDPR.
Ad ogni Titolare del
trattamento, viene richiesto di effettuare un bilanciamento tra gli interessi coinvolti analizzando, caso per
caso, il legittimo interesse del Titolare da un lato e i diritti e le libertà
fondamentali degli interessati dall’altro.
In considerazione di quando
sopra, si attende la pubblicazione del testo definitivo delle Linee Guida da
parte dell’EDPB le quali rappresentano non solo il primo documento che applica
i principi del GDPR ai trattamenti effettuati tramite video riprese ma anche,
per l’ordinamento nazionale, il primo nuovo documento in materia dopo il “Provvedimento in materia di
videosorveglianza” emanato dal Garante l’08 aprile 2010.