Esclusa l’incidenza dei ticket mensa sulla retribuzione feriale
Con la recentissima sentenza n. 342 del 3 marzo 2025, la Corte di Appello di Napoli ha affermato che, nel calcolo della retribuzione spettante al dipendente durante le ferie, non devono essere inseriti i buoni pasto, avendo gli stessi natura non retributiva.
Il fatto affrontato
Alcuni dipendenti promuovevano un giudizio avanti il Tribunale di Napoli, chiedendo al Giudice di condannare il datore di lavoro al pagamento in loro favore degli importi spettanti a titolo di ricalcolo della retribuzione feriale con l’incidenza dell’indennità perequativa/compensativa, indennità di turno, premio di risultato e buoni pasto.
Il Tribunale accoglieva la domanda dei lavoratori. La società impugnava la sentenza, censurando la decisione del giudice di primo grado per avere ritenuto che anche i ticket restaurant dovessero essere inclusi nella retribuzione feriale.
La sentenza
La Corte di Appello di Napoli ha preliminarmente rammentato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, posto che una diminuzione della stessa sarebbe idonea a dissuadere il dipendente dall’esercitare il diritto alle ferie.
Tuttavia, secondo la Corte territoriale, detto concetto deve estendersi solo alle voci retributive che si pongano in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che siano correlate allo status personale e professionale del lavoratore.
Condividendo l’orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione “normale”, ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. n. 16135/2020; Cass. n. 23303/19; Cass. n. 5547/2021, Cass. n. 15629/2021), la Corte d’Appello ha, quindi, statuito che i buoni pasto non rientrano nella retribuzione feriale, trattandosi di un mero rimborso forfettario di una spesa del lavoratore e che un eventuale loro computo potrebbe ravvisarvi nell’ipotesi in cui eventuali accordi sindacali li qualifichino come elementi di natura retributiva collegati sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa.
Su tali presupposti, la Corte di Appello di Napoli ha accolto, sul punto, il ricorso promosso dalla società.
Occorre rilevare che tale pronuncia si pone in contrasto con l’ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, con la quale la Suprema Corte ha invece ritenuto che i buoni pasto debbano essere annoverati tra le voci economiche da assicurare ai lavoratori durante il periodo di ferie.
I Giudici di legittimità, pure prendendo le mosse dalla nozione di retribuzione data dalla Corte di Giustizia Europea, hanno statuito che il lavoratore deve percepire durante le ferie la retribuzione ordinaria, ossia quella che il lavoratore percepisce quando presta la sua attività lavorativa, ivi inclusi, dunque, secondo la Corte di Cassazione, i buoni pasto.
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