Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: gig economy, Riders, Tribunale di Milano, Tribunale di Torino


30 Lug 2018

Anche per il Tribunale di Milano i food-rider sono lavoratori autonomi

La “battaglia” sulla natura del rapporto di lavoro dei cd. riders nell’era della “gig economy” continua. A distanza di pochi mesi dalla sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha stabilito che sei ciclo-fattorini “rider” di Foodora non possono considerarsi lavoratori subordinati, il Tribunale di Milano si è pronunciato lo scorso 4 luglio su un caso analogo, rigettando il ricorso di un ex-rider che rivendicava un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un’altra società del settore della distribuzione cibo. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, e si attende quindi di conoscere se le stesse saranno in linea con quanto già sostenuto nella precedente pronuncia torinese. In quel caso, lo ricordiamo, il rapporto veniva qualificato come collaborazione autonoma, in quanto i fattorini di Foodora non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e non erano sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Difatti, per escludere la subordinazione hanno assunto rilevanza le concrete modalità di svolgimento di questa particolare tipologia di rapporto di lavoro gestito attraverso una piattaforma digitale e un applicativo per smartphone. La vicenda in questi giorni è divenuta oggetto di un più ampio dibattito politico e sindacale tanto che il 18 luglio 2018 è stata sottoscritta la prima intesa relativa al trattamento economico e normativo riferito ai riders. Ciò è avvenuto con una intesa sottoscritta da Confetra, Fedit, Assologistica, Federspedi, Confartigianato trasporti, Fita – CNA, Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti all’interno del CCNL della logistica.

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