Categorie: News


17 Lug 2014

Corte d’Appello di Milano: job on call slegato da obiettivi di reinserimento ha carattere discriminatorio (Il Sole 24 Ore, 18 luglio 2014, pag. 32)

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 406 del 3 luglio 2014, ha stabilito che è discriminatoria la disparità di trattamento dei lavoratori basata solo sul requisito dell’età se non è ragionevolmente giustificata da un legittimo obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il caso affrontato dalla citata Corte riguardava un lavoratore di età inferiore a 24 anni, prima assunto con contratto a chiamata a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato, sulla sola base del requisito anagrafico ai sensi degli articoli 33 e seguenti della Legge Biagi. Compiuti 25 anni di età, però, il datore di lavoro aveva comunicato al dipendente la cessazione del rapporto, così come consentito dalla predetta normativa. Il lavoratore aveva pertanto impugnato il recesso sostenendo il carattere discriminatorio dello stesso in quanto ritenuto in violazione dell’articolo 6 della direttiva CE 2000/78, secondo il quale la disparità di trattamento collegata all’età deve essere giustificata da una finalità legittima, e dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 216/03 che ha attuato la citata direttiva. La Corte ha accolto la domanda del ricorrente richiamando i contenuti della predetta direttiva, per la quale è essenziale distinguere tra le disparità di trattamento giustificate da obiettivi legittimi di politica occupazionale, mercato del lavoro e formazione professionale e le discriminazioni, che devono essere invece vietate. Secondo la Corte, infatti, l’attuale articolo 34 della Legge Biagi non fa alcun riferimento alle ragioni di politica del lavoro che giustificherebbero l’applicazione di un contratto pacificamente più pregiudizievole, per le condizioni che lo regolano, di un ordinario contratto a tempo indeterminato e pertanto, secondo i giudici milanesi, la discriminazione che si determina rispetto a coloro che hanno superato i 25 anni non trova alcuna ragionevole obiettiva motivazione. L’azienda è stata di conseguenza condannata a riammettere in servizio il lavoratore a tempo indeterminato e a corrispondergli la retribuzione per il periodo intercorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro alla sua ricostituzione.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

16 Giu 2026

De Luca & Partners celebra 50 anni di eccellenza nel diritto del lavoro

Nel 2026 De Luca & Partners festeggia un traguardo straordinario: 50 anni di attività. Mezzo secolo al fianco delle imprese, accompagnandole nell’evoluzione del diritto del lavoro e delle…

8 Giu 2026

Il sistematico ritardo del dipendente può giustificare il licenziamento per giusta causa (Camera di Commercio Francese in Italia – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 13722 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che il reiterato ritardo del dipendente, con conseguente mancato rispetto delle scadenze e…

4 Giu 2026

Webinar “È arrivata la Pay Transparency: la rivoluzione delle retribuzioni tra nuovi obblighi per le aziende e nuovi diritti per i lavoratori” – HR Virtual Breakfast

In occasione del nostro webinar “È arrivata la Pay Transparency: la rivoluzione delle retribuzioni tra nuovi obblighi per le aziende e nuovi diritti per i lavoratori”, i relatori…

29 Mag 2026

Comunicazione del licenziamento: la mail ordinaria è sufficiente se il lavoratore ne ha conoscenza

Con la recente ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla validità ed efficacia di una comunicazione del licenziamento avvenuta…

29 Mag 2026

Lo sai che… il c.d. “Decreto 1° maggio” introduce nuove misure in materia di salario “giusto”, incentivi all’occupazione e lavoro tramite piattaforme digitali? 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale”,…

29 Mag 2026

Videosorveglianza e protezione dei dati personali: il Garante ribadisce l’obbligo di trasparenza

Con il provvedimento n. 167/2026 del 12 marzo 2026, il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a pronunciarsi sul tema della videosorveglianza, ribadendo alcuni principi…