Categorie: Insights, Giurisprudenza


25 Lug 2019

Corte di Appello di Torino: la determinazione dell’indennità risarcitoria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza 316/2019, nel dichiarare illegittimo il provvedimento espulsivo intimato ad alcune lavoratrici, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ha dichiarato risolti i rapporti di lavoro e condannato la società datrice di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015. La Corte ha utilizzato per la determinazione dell’indennità risarcitoria, alla luce di quanto stabilito dalla Consulta, i criteri di cui all’art. 8, della L. 604/1966, ossia l’anzianità di servizio (che resta il primo criterio di riferimento), il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica e le condizioni delle parti.

I fatti di causa

Nel caso di specie alcune lavoratrici assunte nel novembre 2015 – a seguito del subentro della società datrice di lavoro nell’appalto presso cui avevano già prestato attività lavorativa – impugnavano giudizialmente il licenziamento intimato loro all’esito della procedura ex L. 223/1991, chiedendo il pagamento dell’indennità risarcitoria di cui agli artt. 10, 3 e 7 del D.Lgs. 23/2015.

Il Tribunale, accertato l’illegittimo esperimento della procedura di licenziamento collettivo, dichiarava risolti i rapporti e, per l’effetto, condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a 24 mensilità.

Tale indennità, essendo la pronuncia intercorsa in epoca antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, veniva calcolata automaticamente sulla base dell’intera anzianità di servizio delle lavoratrici, ai sensi dell’art. art. 7 del Dlgs. 23/2015, considerando anche il periodo di lavoro prestato nell’attività appaltata.

Avverso la decisione di primo grado la società soccombente proponeva appello, eccependo, da un lato, il corretto esperimento della procedura e dall’altro, in tema di computo di anzianità, l’illegittima applicazione al caso di specie dell’art. 7 sopra citato.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte di Appello adita, nel rigettare il ricorso proposto dalla società, ha confermato:

  • la tardività della comunicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 4 comma 9 L. 223/91 e
  • la corretta determinazione dell’anzianità di servizio effettuata dal Tribunale, dovendosi tener conto per il calcolo dell’indennità risarcitoria di tutto il periodo durante il quale un lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.
  •  

In merito a quest’ultimo punto, la Corte ha evidenziato che secondo l’art. 10, del D.Lgs 23/2015, “in caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all’articolo 3, comma 1”.

Da ciò ne consegue che il giudice, qualora la procedura di licenziamento collettivo sia viziata ai sensi dell’art. 4, comma12, della L. 223/1991, come nel caso di specie, in applicazione dell’art 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 “dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.

Pertanto, secondo la Corte di Appello, non vi sono motivi di ritenere che per il computo dell’indennità risarcitoria non si debba tener conto dell’anzianità maturata nell’attività appaltata, invocata dal Tribunale in applicazione dell’art. 7, del d.lgs. 23/2015.

In particolare, tale ultima disposizione dispone che: “Ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata”.

Pertanto, è evidente che, nell’ipotesi di avvicendamento delle imprese in appalti, il legislatore ha chiaramente disposto che in caso di applicazione del regime di cui all’art. 3, comma 1 (senza alcuna possibilità di distinguere tra licenziamento individuale e collettivo), il calcolo dell’indennità risarcitoria non è commisurata solo dell’anzianità di servizio maturata presso l’ultima impresa che ha intimato il licenziamento, occorrendo invece tenere conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Inoltre, secondo la Corte d’Appello, la questione della quantificazione dell’indennità risarcitoria non può che essere risolta alla luce della sentenza 194/2018 della Consulta, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015.

Sulla base di tali argomentazioni, e in applicazione dei criteri di cui all’art. 8, L. 604/66, a parere della Corte d’appello, la quantificazione operata dal Tribunale appare congrua avuto riguardo all’anzianità di servizio (che resta comunque il primo criterio di riferimento), al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’attività economica nonché alle condizioni delle parti.

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